Pensionamento obbligatorio anche prima dei 62 anni nella p.a.

La pubblica amministrazione può mandare in pensione d’ufficio, ovvero in via obbligatoria, un lavoratore senza dover aspettare i 62 anni d’età: basta aver raggiunto l’anzianità contributiva, ovvero i requisiti per la pensione anticipata. Lo chiarisce una nota del Ministero della p.a., in cui si spiega come per l’effetto combinato del d.l. Madia e delle legge di stabilità si possa ricorrere alla cosiddetta risoluzione unilaterale del rapporto a prescindere dall’età, quindi anche prima dei 62 anni, in quanto non sono più previste le penalizzazioni sull’assegno, almeno fino al 2017. Per far scattare l’uscita è così sufficiente un’anzianità, per il 2015, di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, che salirà per il triennio 2016-2018 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

La nota di Palazzo Vidoni arriva come risposta a una richiesta di chiarimento del Comune di Brescia sulla circolare relativa alla risoluzione unilaterale che, insieme all’abolizione del trattenimento in servizio, mira al ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. La nota ricorda come il dl Madia, entrato in vigore ad agosto, preveda la possibilità per le amministrazioni di utilizzare il pensionamento obbligatorio a decorrere dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata, purché il dipendente abbia compiuto i 62 anni, soglia che porta fuori dalla penalizzazioni (due punti percentuali sull’assegno per ogni anno che antecede i 62 anni).

La legge di stabilità per il 2015, entrata in vigore a fine 2014, cambia però le carte in tavola, eliminando per il triennio 2015-2017 le decurtazioni per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni d’età (le penalizzazioni toneranno quindi a partire dal primo gennaio 2018). Quanto al pensionamento d’ufficio il d.l. Madia lo ha reso un istituto permanente, allargando la platea delle amministrazioni che possono farne ricorso anche alle autorità indipendenti. L’utilizzo alla risoluzione unilaterale deve essere inoltre motivato sia rispetto alle esigenze organizzative che ai criteri di scelta applicati.

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