PEC, storie di ordinaria burocrazia italiana

Posta elettronica certificata per accedere a una gara pubblica, email respinte per l’insufficiente capienza della casella di posta del Ministero dello Sviluppo Economico. Qualità, tracciabilità e sicurezza?

Roma – Basta un avvenimento che sembra tratto direttamente dai migliori stereotipi sulla burocrazia del Belpaese per mettere in mostra le “magnifiche sorti e progressive” della italica PEC. È interessante analizzare il debutto “ufficiale” della Posta Elettronica Certificata nei nostri Concorsi Pubblici dopo l’emissione della Circolare del Ministro Brunetta del mese scorso che ne caldeggiava l’utilizzo.

Il 18 ottobre appare sul sito della Federazione Radio Televisioni questo annuncio: “Nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi a Roma presso gli Uffici del Dipartimento alle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, la Federazione Radio Televisioni ha informato i responsabili degli Uffici preposti sulle problematiche riscontrate da numerose emittenti televisive locali associate relative all’invio delle domande per l’attribuzione dell’LCN, attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC). Infatti, in taluni casi, le aziende hanno ricevuto un avviso di mancata ricezione anche a distanza di giorni dall’invio mentre in altri la trasmissione delle domande è stata rifiutata ed è tornata indietro con apposito avviso. Il Dipartimento ha assicurato che tutte le problematiche causate dall’insufficiente capienza della Casella di Posta Elettronica certificata sono in via di soluzione. Lo stesso Dipartimento consiglia però alle emittenti che abbiano avuto i suddetti problemi nell’invio delle domande con la posta elettronica certificata, di spedire, al più presto, per via postale all’Amministrazione la copia cartacea della tabella contenente i dati di trasmissione (prima trasmissione nel caso di più invii) con particolare riferimento alla data di invio. Tale data sarà infatti presa a riferimento dal Dipartimento ai fini dell’adempimento”.

Per i non addetti ai lavori, si tratta della gara pubblica relativa all’attribuzione della numerazione automatica dei canali (LCN) ai sensi della Delibera n. 366/10/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 4 agosto 2010 recante “Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”. Nel Bando di Gara presente sul sito del Ministero si precisa che “In alternativa (all’uso del cartaceo, ndr), entro la medesima data (la domanda) deve pervenire tramite la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: com.scer.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante”.

Due cose sembravano chiare dal Bando di gara: che l’uso della Posta elettronica certificata era ammesso e che le domande pervenute oltre il termine previsto erano da considerarsi escluse in quanto il recapito delle domande rimaneva a totale rischio del partecipante. Orbene secondo la Federazione Radio Televisiva quindi “Il Dipartimento ha assicurato che tutte le problematiche causate dall’insufficiente capienza della casella di posta elettronica certificata sono in via di soluzione”. L’insufficiente capienza della casella di posta elettronica? Quale era la capacità della casella di posta elettronica del Ministero? Le emittenti televisive locali associate alla federazione sono 100, come appare dalla pagine di presentazione della federazione delle radio televisioni: anche volendo ammettere che altre aziende abbiano presentato la domanda, non sembra che il numero di domande sia tale da poter creare problemi alla email del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni al punto che “le aziende hanno ricevuto un avviso di mancata ricezione anche a distanza di giorni dall’invio mentre in altri la trasmissione delle domande è stata rifiutata ed è tornata indietro con apposito avviso”.

Va ricordato che la richiesta di numerazioni configura un concorso pubblico. Il Ministro Brunetta qualche giorno fa si è premurato di emettere la circolare 3 settembre 2010 n. 12 Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC nella quale si chiarisce che “L’articolo 4 del DPR 487/1994 dispone che la domanda di concorso deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L’articolo 4 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, prevede che l’invio di messaggi con detto strumento è valido agli effetti di legge”.
La stessa Circolare si incarica di stabilire con certezza che, per quanto riguarda la prova della data di spedizione, si devono rispettare i seguenti criteri: “Come noto, il bando di concorso fissa un termine entro il quale la domanda di concorso deve essere spedita (30 giorni dalla data di pubblicazione del bando in G.U.). Il rispetto del termine è condizione essenziale per la regolare presentazione della domanda di concorso. Ne deriva la necessità di avere la possibilità di verificare inequivocabilmente il rispetto del predetto termine.
La previsione dell’articolo 4 del DPR 487/1994, secondo cui la data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell’ufficio postale accettante, è salvaguardata anche con la trasmissione tramite posta elettronica certificata in quanto l’articolo 16-bis, comma 6, della legge 2/2009, stabilisce che ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata con tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, anche al fine di avere la garanzia della coerenza tra quanto inviato dal mittente e quanto ricevuto dal destinatario”.

Concludendo poi lo stesso articolo con un “aulico”: “Al riguardo si sottolineano i pregi della posta elettronica certificata in relazione alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che può offrire, laddove i processi di gestione cartacea dei documenti sono, invece, caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti ed altre inefficienze”. E per fortuna che si sottolineano “i pregi della posta elettronica certificata in relazione alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che può offrire”.

Evidentemente al Dipartimento delle Comunicazioni devono non averla pensata in questo modo visto che, stando sempre a quanto affermato nel Comunicato Stampa della Federazione Radio Televisioni, lo stesso Dipartimento, una volta preso atto del fatto che “le aziende hanno ricevuto un avviso di mancata ricezione anche a distanza di giorni dall’invio mentre in altri la trasmissione delle domande è stata rifiutata ed è tornata indietro con apposito avviso” ha pensato bene di “rifugiarsi” nella più comoda “carta”. Ma i termini per la presentazione delle domande sono scaduti, come si fa a consigliare i partecipanti a ricorrere al servizio postale, pena la decadenza, quando il Bando di Gara aveva chiarito che il termine di scadenza “a rischio e pericolo dei partecipanti” era l’8 ottobre?
E se insorgono questioni tra chi ha rispettato il termine e chi no?

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