Patto, monitoraggio in tempi stretti

Fonte: Italia Oggi

Tempi stretti per il monitoraggio del patto di stabilità. Nella G.U. n. 229 del 1° ottobre scorso è stato pubblicato il decreto del ministero dell’economia e delle finanze concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno 2011 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Le scadenze. Come spesso accaduto anche in passato, le istruzioni del Mef sono arrivate con notevole ritardo rispetto al timing fissato dal legislatore. Ai sensi dell’art. 1, comma 109, della legge di stabilità (legge 220/2010), infatti, il monitoraggio relativo al primo semestre dell’anno in corso avrebbe dovuto essere chiuso entro il 31 luglio 2011. Ora, invece, la data ultima per l’invio del relativo prospetto è fissata per il prossimo 31 ottobre, ovvero 30 giorni dopo la data di pubblicazione del decreto (anche se un minimo di ritardo sarà certamente tollerato, visto che la procedura telematica è stata attivata solo il 3 ottobre). Le risultanze del Patto per l’intero anno 2011, invece, dovranno essere trasmesse entro il 31 gennaio 2012, mentre entro il successivo 31 marzo dovrà essere inviata al Mef la certificazione del saldo conseguito sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico – finanziaria. I chiarimenti. Il Mef ha anche fornito alcune importanti indicazioni sulle voci del Patto maggiormente controverse. Di seguito riepiloghiamo quelle a nostro parere più rilevanti. Entrate straordinarie. Per tutti gli enti, a decorrere dal 2011 (e quindi, fatte salve ulteriori modifiche, anche per gli anni prossimi), le entrate straordinarie (ovvero quelle derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentati, nonché dalla vendita del patrimonio immobiliare) non vanno escluse dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del Patto. Ciò per effetto di quanto previsto dall’art. 3 del Dpcm 23 marzo 2011 (emanato in attuazione dell’art. 1, comma 93, della legge 220/2010), che, di fatto, ha modificato il dettato dell’art. 1, comma 105, della medesima legge di stabilità. In precedenza, come noto, il trattamento di tali poste era stato oggetto di una intricata serie di norme, che aveva finito per segmentare gli enti a seconda delle scelte compiute negli anni passati. Il punto merita di essere rimarcato, perché la novità è sfuggita anche a molti addetti ai lavori e perché essa comporta, per gli enti interessati, un alleggerimento del Patto (via maggiori entrate). Contributo da 200 milioni di euro. È stata riproposta l’esclusione, dalle entrate valide ai fini del Patto, del contributo per complessivi 200 milioni di euro previsto per il 2010 a favore dei comuni dall’art. 14, comma 13, del dl 78/2010. Ciò in quanto l’emanazione del decreto di riparto di tali somme è avvenuta a ridosso della chiusura dello scorso esercizio finanziario e alcuni comuni non hanno accertato tale contributo nel bilancio 2010; per tali enti, quindi, l’esclusione in parola opera nel 2011. Poiché tale esclusione non è controbilanciata sul lato spese, in questo caso, l’effetto in termini di Patto è negativo (minore entrata). Patto regione verticale. In base all’art. 1, c. 138, della legge 220/2010, le regioni possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali, compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo. Poiché i maggiori spazi di spesa possono essere utilizzati dagli enti locali esclusivamente per effettuare maggiori pagamenti in conto capitale, il Mef effettuerà un controllo della congruenza fra i maggiori spazi concessi dalle regioni ed i pagamenti in conto capitale rendicontati da ciascun ente.

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