Parcelle, meglio pagarle subito

Fonte: Italia Oggi

Il sindaco e il segretario comunale che gestiscono per conto dell’ente la richiesta di un libero professionista di pagamento della parcella sono direttamente e personalmente responsabili dei maggiori oneri che si siano determinati a seguito dei ritardi nella liquidazione della stessa e quindi sono chiamati a sostenere direttamente tali oneri aggiuntivi. Il responsabile dell’ufficio tecnico, anche se formalmente responsabile, deve essere ritenuto esente nel caso in cui non abbia svolto alcun ruolo concreto nella vicenda. In un piccolo comune il sindaco svolge un ruolo preponderante rispetto agli uffici e ai suoi responsabili e il segretario ha un dovere di carattere generale di garantire il rispetto delle prescrizioni legislative. Possono essere così riassunti i più importanti principi fissati dalla sentenza della seconda sezione centrale di appello della Corte dei conti n. 268/2010. Siamo in presenza di una sentenza che, per alcuni aspetti, conferma la interpretazione per cui le condotte che determinano un danno in termini di aumento della spesa posta a carico dell’ente sono da ritenere colpevoli, salvo che si dimostri che si era rimasti comunque nell’ambito del tentativo non coronato da successo di contenere tali oneri. L’aspetto innovativo della sentenza è invece quello di avere fatto prevalere, nella individuazione dei soggetti responsabili, il dato sostanziale, cioè coloro che hanno realmente gestito una vicenda, sul dato formale, colui che aveva tale compito sulla carta. Logica che ha anche ispirato i giudici contabili nella individuazione della misura della sanzione, posta per il 70% in capo al sindaco e per il 30% in capo al segretario, cifra ovviamente riferita ai maggiori oneri sostenuti dall’ente rispetto alla richiesta. Il caso concreto scaturisce dalla parcella presentata da un professionista per la liquidazione del proprio compenso, parcella che è stata inizialmente ritenuta superiore a quanto pattuito e che, successivamente alla sua riconduzione entro gli ambiti di quanto previsto, è stata liquidata solo dopo un decreto ingiuntivo e, quindi, aumentata dagli interessi e dalle spese. La difesa aveva invece sostenuto che la condotta del sindaco e del segretario era immune da responsabilità in quanto non hanno opposto ricorso al decreto ingiuntivo, quindi non hanno aumentato le spese a carico dell’ente. E che comunque la responsabilità andava posta in capo al responsabile dell’ufficio tecnico, in quanto soggetto competente a determinare la liquidazione del compenso stesso. L’elemento del ruolo marginale svolto dal responsabile dell’ufficio tecnico risulta dalle dichiarazioni rese dal sindaco e dal segretario, nonché dalla documentazione esaminata dai giudici contabili, nonché dalla constatazione della sua cessazione dall’incarico prima della emanazione del decreto ingiuntivo. Il combinato disposto di tali elementi determina, e questo è un punto su cui la sentenza ha una valenza per molti aspetti innovativa, una attenuazione «della compartecipazione del tecnico comunale nella causazione dell’evento dannoso fino a renderla insignificante sotto il profilo soggettivo della colpa grave». Viene dalla sentenza affermato che dal momento in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato all’ente e non vi sono state opposizioni, in capo all’amministrazione era posto esclusivamente l’obbligo di provvedere in questo senso. Non è stata da parte dei giudici giudicata come meritevole di accoglimento la tesi per cui gli interessati si erano mossi per cercare di ottenere una qualche forma di riduzione degli oneri posti a carico dell’ente, mentre non si sono opposti per non aumentare gli stessi: «proprio la piena consapevolezza da parte degli appellanti circa l’insussistenza di un qualsiasi motivo giuridico per proporre validamente opposizione al decreto ingiuntivo, alla quale sarebbe seguita la sicura soccombenza, connota ancora di più in termini di colpa grave il loro comportamento omissivo e contrario alle regole di buona amministrazione». Gli oneri devono essere posti soprattutto a carico del sindaco sia per il suo ruolo di vertice del-l’amministrazione, sia perché nel caso specifico è stato che «risulta avere più frequentemente tenuto i contatti con l’ingegnere, inserendosi in prima persona nella gestione della vicenda», quindi per il comportamento effettivamente seguito. Mentre il segretario si è limitato a smistare le richieste all’ufficio non assumendo il necessario ruolo di dare corso alle stesse e, di conseguenza, altro elemento assai innovativo della sentenza, per non avere “dato concreta attuazione alle doverose misure tecnico-legali atte ad evitare il danno erariale». Da sottolineare infine che la responsabilità è stata nel caso specifico conteggiata in misura assai ampia, avendo ad oggetto tutte le maggiori spese sostenute dall’ente, quindi gli oneri «della procedura esecutiva, conseguenti e consequenziali, con gli interessi legali successivi e le spese per l’esecuzione, per bolli e per l’atto di precetto».

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