Paletti agli approvvigionamenti

Fonte: Italia Oggi

Sfuggono al mercato elettronico o alle centrali di committenza solo le acquisizioni di beni e servizi che sia dimostrato non essere presenti sul alcun mercato elettronico. Tutte le altre acquisizioni debbono necessariamente passare dalle centrali di committenza o dai mercati elettronici.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, col parere 23 aprile 2013, n. 165, chiarisce in termini definitivi la questione connessa agli obblighi incombenti sugli enti locali per le acquisizioni di beni e servizi e sulle centrali di committenza.

Comuni fino a 5 mila abitanti.

I comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti sono soggetti a due obblighi alternativi. Il primo è fissato dall’articolo 33, comma 3-bis, del dlgs 165/2001 che impone come prima scelta quella di avvalersi delle centrali di committenza obbligatoriamente costituite mediante unioni di comuni o consorzi; la seconda opportunità è di effettuare gli acquisti «attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del dpr 5 ottobre 2010, n. 207».

L’obbligo di avvalersi delle centrali di committenza o, in alternativa, dei mercati elettronici, precisa molto chiaramente la sezione Lombardia, vale tanto per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, quanto per gli importi inferiori alla soglia comunitaria. In ogni caso, l’alternativa tra centrali di committenza e mercati elettronici è piena.

Comuni con oltre 5 mila abitanti e province. Gli enti locali di maggiori dimensioni non sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 33, comma 3-bis del codice dei contratti. Essi, sopra soglia, sono liberi di attivare procedure contrattuali autonome, a meno che non siano operative le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 488/1999 stipulate dalla Consip o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 296/2006.

Per gli acquisti sotto soglia, si applica l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, che obbliga le amministrazioni locali ad effettuare gli acquisti di beni e servizi dai mercati elettronici indicati dall’articolo 328 del dpr 207/2010.

È opportuno precisare che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 si applica anche agli enti fino a 5 mila abitanti, ma in questo caso, detta norma va coordinata con le già viste disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3-bis, del codice dei contratti.

Acquisizioni in economia per piccoli comuni. Sfuggono all’obbligo di avvalersi della centrale di committenza valevole per i comuni fino a 5 mila abitanti solo le acquisizioni in economia in amministrazione diretta e quelle mediante cottimo fiduciario, per importi fino a 40 mila euro. Infatti, in questo caso, non essendovi propriamente gare, l’articolo 33, comma 3-bis, del dlgs 163/2006, secondo la Corte dei conti, non trova applicazione.

Tuttavia, proprio perché comunque resta operante l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, le acquisizioni mediante cottimo fiduciario al di sotto dei 40 mila euro debbono essere effettuate attraverso il Me.Pa. o gli altri mercati elettronici contemplati dall’articolo 328 del dpr 207/2010. Il parere della Sezione afferma che lo stesso vale nel caso dell’amministrazione diretta: occorre aggiungere, però, qualora l’acquisizione occorrente per la resa della prestazione sia inferiore ai 40 mila euro.

Acquisizioni in economia per comuni con oltre 5 mila abitanti e province. Per gli enti di maggiori dimensioni, le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario debbono sempre essere effettuate ricorrendo ai mercati elettronici. Sfuggono solo le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta, eseguibili con materiali e mezzi già nella disponibilità degli enti (ovviamente, questo vale anche per gli enti fino a 5 mila abitanti).

Acquisti al di fuori dei mercati elettronici. Il parere della sezione Lombardia spiega che la possibilità di ricorrere alla procedura ex art. 125 del dlgs 163/2006 al di fuori dei mercati elettronici residua solo qualora non sia possibile reperire i beni o i servizi necessitati.

A tale scopo, occorre darne atto nella determinazione a contrarre, che dovrà essere necessariamente preceduta dalla evidenziazione delle caratteristiche tecniche necessarie del bene e del servizio e dall’indagine sulla sussistenza nei mercati elettronici disponibili delle prestazioni richieste, avendo cura di specificare la motivazione che illustri la non equipollenza delle prestazioni da acquisire con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici.

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