Pa, contratti a tempo solo indennizzati

Due recenti sentenze della Corte di giustizia europea in tema flessibilità nel pubblico impiego sono state oggetto di interpretazioni molto diverse che, in alcuni casi, hanno snaturato il senso, la portata e l’impatto effettivo delle decisioni del giudice comunitario.

La prima sentenza (12 dicembre 2013, C 361/12) ha interessato una dipendente di Poste italiane utilizzata con una successione di contratti a termine. La lavoratrice, per il tramite del giudice italiano, ha invocato l’illegittimità della normativa nazionale, nella parte in cui limita il diritto al risarcimento del danno entro un massimo di 12 mensilità, lamentando la disparità di trattamento con le norme (più favorevoli) applicabili in caso di licenziamento.

I primi commenti alla decisione hanno messo in evidenza, con grande enfasi, il fatto che il giudice comunitario ha dichiarato la natura pubblica di Poste. Questa affermazione, in realtà, è del tutto scontata (la nozione comunitaria di organismo pubblico prescinde dalla forma giuridica, ed è pacificamente applicabile a imprese come Poste italiane) e non ha alcun impatto immediato rispetto alla normativa sul contratto a termine.

L’irrilevanza di tale affermazione si vede bene nella conclusione del giudice comunitario, che ha respinto la domanda principale, relativa alla presunta illegittimità della normativa italiana, escludendo che la stessa violi il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori a termine.

La seconda decisione (12 dicembre 2013, causa C 50/13) affronta un tema più rilevante: la legittimità della normativa italiana sul lavoro flessibile alle dipendenze della pubblica amministrazione, nella parte in cui questa riconosce, come sanzione per gli abusi, solo un diritto al risarcimento del danno, invece che la conversione a tempo indeterminato del rapporto (come accade nel lavoro privato). La differenza di regimi sanzionatori ha una spiegazione antica e indiscutibile: non è possibile accedere al lavoro pubblico senza concorso (si violerebbe la Costituzione), nemmeno con una sentenza giudiziale.

Il regime risarcitorio previsto dalla legislazione italiana per il pubblico impiego è stato più volte esaminato dalla giurisprudenza comunitaria, che ha sempre evidenziato che è ammissibile la previsione di sanzioni diverse con il settore privato, a condizione che le misure per frenare gli abusi siano effettive.

La sentenza recente della Corte non mette in discussione questo impianto, ma si limita a enfatizzare la necessità che la tutela risarcitoria sia facilmente fruibile, in concreto, da parte del lavoratore. Rispetto a questo punto, le parti nel giudizio hanno espresso valutazioni differenti. Il giudice italiano ha sostenuto che il risarcimento del danno è soggetto a un onere della prova troppo gravoso, in quanto viene chiesto al lavoratore di dimostrare di aver subito un danno dovuto alla perdita di un’altra occasione di lavoro; il governo italiano ha espresso una posizione diversa, sostenendo che nell’ordinamento italiano la prova del danno può essere fornita anche mediante presunzioni.

Di fronte a queste posizioni, la Corte di giustizia non si è schierata, scegliendo di affidare al giudice nazionale il compito di valutare, caso per caso, se le sanzioni italiane contro il ricorso abusivo al contratto a termine, da parte della pubblica amministrazione, rispettino i principi di effettività ed equivalenza. Si tratta ora di valutare che impatto avrà questa decisione sul contenzioso.

È da escludere che il giudice possa andare contro la Costituzione, sancendo la conversione del rapporto a carico del datore di lavoro pubblico; è più probabile che, in questi casi, il giudice possa operare una valutazione di tipo equitativo del danno subito dal lavoratore, anche superando le regole previste dalla legge per la quantificazione del risarcimento. Niente di diverso di quanto già accade oggi, quando qualsiasi giudice può disapplicare la normativa nazionale se la ritiene in contrasto con il diritto comunitario.

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