Orario di lavoro, sanzioni riviste

Fonte: Italia Oggi

Miniriforma per le sanzioni sull’orario di lavoro. Scende la misura base, sale quella massima per i casi relativi a più lavoratori o reiterati nel tempo. Per esempio violare la durata massima o sul riposo settimanale, oggi punite con l’unica sanzione da 130 a 780 euro, costerà da 100 a 750 euro ovvero da 400 a 1.500 euro (più di 5 lavoratori o reiterata in almeno 3 periodi riferimento) ovvero da 1.000 a 5 mila euro (oltre 10 lavoratori o reiterata in almeno cinque periodi riferimento). Lo prevede il collegato lavoro, approvato in via definitiva dalla camera. La durata dell’orario di lavoro e riposo settimanale. La vigente disciplina prevede un orario normale di lavoro di 40 ore alla settimana, rimettendo ai contratti collettivi la possibilità di stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore o anche di riferire l’orario alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. Il riposo settimanale dà al lavoratore il diritto a fruire, ogni sette giorni, di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Le due previsioni sono oggi contemplate dall’unica sanzione variabile da 130 a 780 euro per lavoratore e per periodo di riferimento. Anche con il collegato lavoro, la sanzione resta unica, ma si porta alla misura tra 100 e 750 euro. Quando si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi secondo le previsioni di deroga), sale all’importo tra 400 e 1.500 euro. Se riguarda più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, arriva alla misura tra 1.000 e 5 mila euro e non viene ammessa la misura ridotta. Il riposo giornaliero. È un diritto del lavoratore che consiste nella fruizione di 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. La sanzione è oggi compresa tra 25 e 100 euro in relazione a ogni singolo lavoratore e periodo di 24 ore. Con il collegato lavoro si porta tra 50 e 150 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, varia da 300 a 1.000 euro. Se riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi, varia tra 900 e 1.500 euro e non è ammessa la misura ridotta. Le ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori, garantito dalla Costituzione, per ogni anno di attività, la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, in misura non inferiore a quattro settimane. Tre i periodi di ferie. Il primo periodo, lungo almeno due settimane, va fruito nel corso dell’anno di maturazione. Il secondo periodo, lungo ancora 2 settimane, può essere fruito anche in modo frazionato, purché entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi previsioni diverse dei ccnl. Il terzo periodo, infine, è quello eccedente il minimo di quattro settimane stabilito dalla legge (rappresentato dai primi due periodi) e può essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dai Ccnl. In caso di violazione della normativa sulle ferie, oggi è prevista una sanzione da 130 euro a 780 euro (per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisca la violazione). La nuova sanzione è compresa tra 100 e 600 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni, la sanzione è compresa tra 400 e 1.500 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni, varia da 400 a 1.500 euro; infine, se riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni varia da 800 a 4.500 e non trova applicazione la misura ridotta.

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