Orario dei negozi, il governo fa dietrofront

Fonte: Italia Oggi

Nessuna liberalizzazione in materia di orari né per il commercio né per i pubblici esercizi. Restano le restrizioni per il settore del trasporto non di linea, ovvero taxi e noleggio con conducente, in forza del fatto che la direttiva Servizi l’aveva esclusa dal suo ambito di applicazione. Anche per le farmacie nulla muta rispetto al passato, nel senso che continuerà ad essere applicato il duplice parametro della distanza e della popolazione per valutarne la distribuzione ottimale sul territorio. Ed, inoltre, le liberalizzazioni riguardano soltanto le attività economiche e non le professioni. Sono queste le novità più significative contenute negli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione al decreto legge 138 approvato dal Governo lo scorso 13 agosto e fatti propri dalla Commissione bilancio del Senato. Sta di fatto, comunque, che rimangono in vigore le scadenze dei quattro mesi e dell’anno previsti dall’articolo 3 del decreto legge 138/2011, dopo le quali verranno meno le restrizioni vietate ed i vigenti provvedimenti autorizzatori incompatibili con il comma 1 del medesimo articolo 3. Articolo che, peraltro, è rimasto praticamente invariato se non per alcune lievi modifiche che non cambiano il senso complessivo della disposizione. L’unica rilevante novità all’interno dell’articolo 3 del testo emendato che va oggi in aula del senato, e che prevede appunto l’abrogazione delle indebite restrizioni per l’esercizio delle professioni e delle attività economiche, è che viene data delega al Governo ad emanare regolamenti di delegificazione entro il 31 dicembre del 2012. Tali regolamenti avranno, specificatamente, il compito di individuare quali, all’intervenuta scadenza dell’anno entro il quale revisionare i procedimenti, saranno le disposizioni abrogate. Più in particolare, a proposito della mancata liberalizzazione delle farmacie, va rilevato che è stata introdotta un’eccezione ulteriore rispetto alle limitazioni ammesse in deroga alle restrizioni vietate. Ed è quella relativa alla tutela della salute umana. Da questo si può desumere che la preannunciata liberalizzazione per ora non ci sarà. Più esplicito, invece, con l’inserimento del comma 11 bis all’articolo 3 del decreto legge 138/2011, il richiamo alle attività di taxi e di noleggio con conducente che verrebbero esclusi dalla liberalizzazione. E ciò «in conformità alla direttiva del Parlamento europeo 2006/123/CE e del Consiglio del 12 dicembre 2006, [_] sono esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente». Il riferimento alla categoria M1, contenuto nel citato comma 11 bis dell’art. 3 del disegno di legge di conversione del dl 138/2011, riguarda espressamente «i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente», così come classificati dall’art. 47 del «Nuovo codice della strada» (dlgs 285/1992). Più complessa, invece, la questione relativa agli orari di vendita e di chiusura settimanale dei negozi e degli esercizi pubblici, sulla quale il Governo ha fatto marcia indietro. Sta di fatto che per comprendere bene i termini della questione è necessario andare a ritroso nel tempo, ovvero all’estate di cinque anni fa. Risale a quell’epoca, infatti, la cosiddetta lenzuolata Bersani, che prevedeva rilevanti liberalizzazioni per le attività economiche. Questo Governo, con l’articolo 35, comma 6, del decreto sviluppo (dl 98/2011 dello scorso 6 luglio conv. legge 111/2011) ha aggiunto un ulteriore divieto rispetto a quelli già introdotti nell’ordinamento dalla sopraindicata lenzuolata. In sostanza, i negozi ubicati nei comuni inclusi nell’elenco regionale delle città d’arte o dei comuni turistici, avrebbero avuto totale libertà di fissare l’orario di apertura e di chiusura ed anche quello, quindi, di rimanere aperti 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, Pasqua e Natale compresi. Successivamente, con la manovra-bis, (dl 138 del 13 agosto 2011 in corso di conversione), l’art. 6 comma 4 ha rimosso ogni riferimento alle città d’arte e alle località turistiche. Con la conseguenza che la libertà d’azione avrebbe riguardato tutti i negozi ovunque essi siano ubicati. Oggi il Governo, con l’emendamento 6.1000 fa marcia indietro e si ritorna quindi alla liberalizzazione disposta nel luglio scorso. Nel senso che negozi, bar e ristoranti potranno sì rimanere aperti 24 ore su 24 e 365 all’anno, ma soltanto nelle città d’arte ed i centri turistici specificatamente individuati da ogni singola Regione.

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