Oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali

La Sezione Controllo Regione Lombardia, mediante deliberazione 7 settembre 2016, n. 234, ha statuito la sospensione della richiesta di parere rimettendo la questione al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di propria competenza relative al deferimento alla Sezione delle Autonomie.

Nella deliberazione i quesiti posti dal Comune istante vertono sulla corretta interpretazione del disposto dell’art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui “i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”.

“Con la richiesta di parere citata in epigrafe il comune istante – recita la deliberazione – nel prendere atto della pregressa deliberazione della Sezione del 17 ottobre 2014, n. 265, ha tuttavia richiesto alla Sezione se sussistano ragioni per dipanare quello che a questo Ente sembra costituire un contrasto interpretativo oppure per riconsiderare le soluzioni interpretative già fornite a questo Ente sulla materia in oggetto in relazione alle difficoltà operative di seguito rappresentate”.

>> Consulta il testo della deliberazione della Corte dei conti

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