Nuovo piano casa, tutto pronto per non replicare il flop del primo

Fonte: Italia Oggi

Traguardo più vicino per il rilancio dell’edilizia. L’ultima versione del piano casa, introdotta dal governo con il decreto sviluppo, sembra ormai pronta a decollare. I termini concessi alle amministrazioni locali per non far scattare le deroghe in materia di urbanistica, prg, ambiente ecc. previste dall’intesa stato-regioni sono ormai scaduti, e quindi i piani possono essere attuati. L’ultima finestra per mettere in atto e/o modificare le disposizioni contenute nel dl 70/2011 si è chiusa l’11 settembre 2011, in seguito a quanto previsto dall’art. 5, commi da 9 a 14, del decreto, che ha introdotto una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate. Sostanzialmente la norma ha posto le basi per l’avvio del cd. «piano per la città» con la previsione, a regime, di disposizioni finalizzate a un concreto processo di riqualificazione urbana accompagnato da incentivi e dalla semplificazione di alcune procedure. Le disposizioni per il rilancio dell’edilizia contenute nel dl 70/2011 fanno seguito al piano casa 2, il quale aveva previsto, attraverso un protocollo di intesa tra stato e regioni stilato lo scorso aprile 2009, l’intervento da parte delle regioni stesse al fine di regolamentare la disciplina introdotta dal governo. Tutto questo ha generato un vorticoso proliferare di leggi e regolamenti regionali che, in aggiunta alle ultime disposizioni introdotte dal dl 70/2011, ha creato non poca confusione circa l’individuazione dei corretti ambiti in cui è possibile operare all’interno delle amministrazioni locali per fruire delle agevolazioni previste dal governo. Per esempio, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Umbria hanno subordinato la realizzazione degli interventi al miglioramento della sicurezza antisismica ovvero della sostenibilità energetico-ambientale. Altre regioni, come la Puglia, il Lazio e il Piemonte, hanno vietato gli ampliamenti in alcune zone di pregio, su immobili vincolati, in aree sottoposte a vincoli e fasce di rispetto costiere o ad alta pericolosità idraulica e geomorfologia. Da altro punto di vista si può, inoltre, constatare che la maggior parte delle regioni ha provveduto a modificare la normativa emanata con una serie di provvedimenti attuativi (circolari interpretative e delibere), nonché con ulteriori leggi regionali, alcune delle quali hanno riscritto integralmente la disciplina introdotta (es. Piemonte) al fine di facilitarne l’applicabilità; altre (Marche, Campania, Umbria e Liguria) hanno invece «allargato le maglie» del piano casa 2 o accresciuto gli incentivi in modo da poterne rilanciare l’utilizzo; altre ancora hanno prorogato le scadenze del piano casa (Umbria, Campania, Marche, Sardegna, Toscana). Il piano casa 2. Lo scorso aprile 2009, il governo aveva avviato alcune misure per il rilancio del settore edilizio (cd. piano casa 2). In particolare, nell’intesa raggiunta in sede di Conferenza stato-regioni del 1° aprile 2009 le amministrazioni locali si erano impegnate ad approvare proprie leggi volte: – a regolamentare interventi per migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari; – a disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica e dell’efficienza energetica. Nella stessa intesa, il governo si era impegnato a emanare un decreto-legge con l’obiettivo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l’azione amministrativa di disciplina dell’attività edilizia. In base all’intesa, in pratica, le regioni si erano impegnate ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi che dovevano prevedere alcune tipologie di interventi edilizi, con l’obiettivo di migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici. Anche se con tempi diversi, pertanto, tutte le regioni (a eccezione della provincia autonoma di Trento) hanno disciplinato la materia, interpretando in vario modo l’intesa del 1° aprile 2009: alcune hanno ampliato i criteri definiti nell’intesa con il governo, prevedendo ulteriori fattispecie di edifici oltre a quelli residenziali, per esempio edifici agricoli o produttivi non utilizzati. Emblematici sono gli esempi sopra richiamati delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Puglia, Lazio, Piemonte. © Riproduzione riservata Gli step del piano casa 2011 13 luglio 2011 entrata in vigore della l. 106/2011 che ha approvato il d.l. 70 Il testo definitivo della legge 12/7/2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” è stato pubblicato sulla G.u. n. 160 del 12 luglio 2011 11 settembre 2011 60 gg. dall’entrata in vigore (art. 5, co. 9) Termine per le regioni ordinarie e a statuto speciale, per approvare specifiche leggi finalizzate a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso: riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse; ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 12 settembre 2011 art. 5, commi 11/13 Data dalla quale, e fino alla entrata in vigore delle leggi regionali, nelle regioni ordinarie e a statuto speciale (co. 11): gli interventi di recupero e riqualificazione di cui al comma 9 si realizzano tramite il ricorso all’art. 14 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, anche per il mutamento delle destinazioni d’uso. Nelle regioni a statuto ordinario (co. 13), decorso tale termine: è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 del dpr 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale e conformi con lo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale. 10 novembre 2011 120 gg. dall’entrata in vigore (co. 14) Decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore della legge 106/2011, gli interventi di stimolo alla riqualificazione di cui al comma 9 saranno immediatamente efficaci nelle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi. La volumetria aggiuntiva premiale e applicabile fino all’approvazione delle leggi regionali è realizzata: nel limite massimo del 20% del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale; nel limite massimo del 10% della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento devono essere calcolate sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti e devono essere asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

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