Nuove competenze della Funzione pubblica sulla performance

di Paola Morigi – Venerdì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di un nuovo regolamento che disciplinerà le funzioni esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009 (il c.d. “decreto Brunetta”).
Il d.P.R. 9.6.2016, n. 105, emanato con riferimento non solo ai contenuti e alla “supervisione nazionale” prevista dal d.lgs. n. 150/2009, ma anche al sistema degli indicatori individuati per misurare il conseguimento dei risultati attesi dai programmi di bilancio e in linea con i principi dell’armonizzazione contabile, si pone come obiettivo quello di riordinare una materia che è stata già oggetto di numerosi interventi normativi fin dalla sua prima applicazione. Andrà poi a disciplinare una sorta di “periodo transitorio” – anche se nel nostro Paese talvolta tali “periodi” durano più del previsto – dal momento che viene pubblicato nelle more dell’adozione del decreto legislativo in corso di predisposizione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera r), attuativo della l. 7.8.2015, n. 124 (la c.d. “riforma Madìa”). Si applicherà a tutte le P.A., ma per gli enti locali e le regioni il riferimento è solo al contenuto dell’articolo 3, comma 4 del nuovo decreto (1) e naturalmente al rispetto dei principi generali richiamati dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del d.lgs. 150/2009.

Ma al di là del doveroso richiamo alle norme, vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
Com’è noto quando è stato pubblicato il d.lgs. n. 150/2009 si era individuata la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) quale organo nazionale di riferimento, teso a fornire supporto tecnico alle p.a. che dovevano cimentarsi con la misurazione della performance, formulando anche una serie di linee di indirizzo alle quali ci si doveva conformare. Sul proprio sito (2) la CIVIT aveva pubblicato per approfondimenti una serie di deliberazioni sul Piano della performance, sulla trasparenza, sugli indicatori, al fine di fornire supporto alla applicazione concreta della “riforma Brunetta”.

Successivamente le competenze della CIVITerano passate all’Autorità nazionale anticorruzione(ANAC), che ha continuato nel lavoro intrapreso dalla CIVIT, orientandosi però di più sulla materia della corruzione e sulle misure per prevenirla e contrastarla.
Ora con il d.P.R. 105/2016 appena emanato il Dipartimento della funzione pubblica riprende, in attesa che si dia completa attuazione alla riforma Madia, l’esercizio di quell’attività di coordinamento che in fondo su questa materia esercitava anche in passato, fin dagli anni Ottanta, quando partirono le prime sperimentazioni un po’ in tutta la p.a. per migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei servizi pubblici (3).

Oltre al nuovo coordinamento, previsto in maniera esplicita dagli articoli 2 e 3 del d.P.R.  105/2016, teso a ridurre gli oneri informativi raccordandoli maggiormente con la valutazione pluriennale oggetto dei sistemi di armonizzazione contabile e con il sistema dei controlli interni, quali allora le novità che vengono ad essere introdotte, e che se daranno buoni risultati probabilmente verranno riconfermate in occasione della presentazione dei decreti legislativi applicativi della l. n. 124/2015?
Osserviamo che verrà istituita, a livello nazionale, presso il Dipartimento della Funzione pubblica una Commissione tecnica per la performance, che sarà organo consultivo e che formulerà propri indirizzi in ordine al tema della misurazione e valutazione dei risultati. Sarà composta da cinque esperti, che non potranno essere componenti in carica di Organismi indipendenti di valutazione (Oiv), di collegi dei revisori dei conti o di altri organi di controllo interni delle amministrazioni pubbliche. Tale Commissione sarà supportata da uno staff, composto fino ad un massimo di 25 persone. Presso i singoli enti continuerà ad operare l’Oiv, previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009.
A livello nazionale verrà poi promossa la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, tesa a valorizzare le esperienze positive realizzate anche al di fuori delle P.A., al fine di condividerle e trovare spunti di applicazione e miglioramento.
Per gli enti locali come si diceva dovrà essere applicato l’art. 3, comma 4, dl nuovo d.P.R. n. 105 che prevede, in capo al Dipartimento della funzione pubblica, modalità di intesa e di raccordo con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con l’ANCI e l’UPI, organismi con i quali verranno stilati precisi protocolli di collaborazione.
L’impressione che si ha, da una prima lettura del regolamento, è che la Funzione pubblica voglia tornare a gestire direttamente il processo di valutazione  e monitoraggio della performance, che negli ultimi anni forse era passato in secondo piano, dietro al tema della corruzione, l’attività principale di cui si occupa l’ANAC.
Poiché anche con l’armonizzazione contabile prevista dal d.lgs. 118/2011 e relativi decreti applicativi si sono effettuate riforme importanti per raccordare aspetti finanziari con la valutazione dei risultati, in un’ottica pluriennale, probabilmente si è disciplinata la materia per riprendere a governarla. 
Resta inteso che se correttamente applicato il procedimento previsto dal nuovo decreto è condivisibile. La valutazione dellaperformance non si deve effettuare solamente seguendo un’ottica di anticorruzione, ma può trovare nel controllo di gestione e più in generale nei sistemi di controllo interni sviluppati nelle singole amministrazioni il riferimento preciso ed operativo di supporto utile per impostare in maniera corretta, efficiente ed efficace le diverse scelte gestionali.

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(1) Il testo dell’art. 3 (intitolato “Le funzioni svolte dal Dipartimento”), al quarto comma così recita:“Il Dipartimento identifica strumenti e modalità di raccordo tra l’esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e le attività delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l’Unione delle province d’Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo per quanto di competenza delle Autonomie territoriali.”

(2) Il sito web era www.civit.it.

(3) Ricordiamo in proposito che proprio il Dipartimento della funzione pubblica aveva impostato il progetto FEPA (acronimo di Funzionalità ed efficienza nella pubblica amministrazione), che nella fase di sperimentazione aveva coinvolto numerose p.a., centrali e locali.

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