Nucleare col parere della Regione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì scorso uno schema di decreto legislativo che interviene sulla normativa vigente in materia di impianti di produzione di energia elettrica nucleare (decreto legislativo n. 31 del 2010). Si tratta di un disco verde preliminare perché poi l’articolato dovrà tornare alle commissioni parlamentari competenti, alla Conferenza unificata e infine al Consiglio di Stato, prima di poter approdare definitivamente a Palazzo Chigi. Un iter lungo sulla carta, ma che in realtà dovrà concludersi entro il 23 marzo, pena la scadenza della delega, perché il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 marzo 2010. Questi gli obiettivi del provvedimento, come sintetizzati in un comunicato di Palazzo Chigi: eliminarne talune incongruenze; definire in maniera più esaustiva i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco tecnologico, rendendo possibile un riequilibrio del mix energetico nazionale, con minore impatto della bolletta energetica per famiglie ed imprese; chiarire le procedure della Valutazione ambientale strategica (Vas) e ridefinire i procedimenti amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco tecnologico. In tal senso è da intendere la previsione del parere della Regione prima di quello della Conferenza unificata, in ossequio a quanto richiesto dalla Consulta con la sentenza n. 33/2011.
Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, l’esecutivo ha approvato in via preliminare il “Regolamento sulle modalità di compimento del periodo di formazione all’estero per i neo dirigenti di prima fascia”, così come espressamente stabilito dal decreto legislativo 150/2009. Per la prima volta la riforma Brunetta della pubblica amministrazione ha infatti previsto il concorso pubblico per accedere al più alto livello della dirigenza (prima fascia) nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nonché l’obbligo per i vincitori di svolgere un periodo semestrale di formazione a tempo pieno all’estero. Questa innovazione, spiegano dalla Funzione pubblica, riveste carattere essenzialmente pratico e mira a incrementare le conoscenze comparate del dirigente nel settore pubblico. A tal fine, la Scuola superiore della pubblica amministrazione stipulerà appositi accordi e convenzioni con gli uffici degli organismi dell’Unione europea, delle organizzazioni e degli enti internazionali cui l’Italia aderisce. Alla fine del periodo di formazione all’estero i neo-dirigenti verranno valutati sulla base del conseguimento o meno degli obiettivi preventivamente individuati e la valutazione equivarrà al superamento del periodo di prova per l’immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di prima fascia. Oltre al rimborso delle spese di viaggio, durante il periodo all’estero saranno riconosciuti al neo dirigente anche quello per vitto e alloggio nonché il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti di prima fascia.
Al via anche il restyling della concertazione tra livelli istituzionali. Nasce la Conferenza della Repubblica: il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il disegno di legge che delega il Governo a modificare, entro un anno, il sistema dei rapporti tra Stato e autonomie. Decisione che lascia “molto soddisfatto” il Ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto, che ha proposto il provvedimento: “Si tratta di una riforma importante che adegua il sistema e le forme delle relazioni tra Stato e autonomie, non più rinviabile dopo la modifica del titolo V della Costituzione che ha comportato una trasformazione dell’ordinamento della Repubblica in senso policentrico e ha conferito, attraverso l’articolo 114 della Costituzione, pari dignità ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e allo Stato”.
Fitto sottolinea come “la necessità di adeguare la disciplina del sistema delle Conferenze risalente al 1997, era stata da più parti autorevolmente rappresentata a fronte delle criticità emerse nel rapporto tra Stato, regioni e autonomie locali. Si è voluto, quindi, istituire un organo nuovo che fosse improntato a conciliare esigenze di flessibilità e di stabilità; si è ritenuto, infatti, che un sistema policentrico, com’è il nostro, necessiti di una sede nella quale non vengano svolte solamente procedure di concertazione, espressione del principio di leale collaborazione, bensì attività di garanzia e coordinamento delle istanze della Repubblica ‘costituita da comuni, città metropolitane, province, regioni e Stato’“.
Il disegno di legge delega ha, pertanto, il compito di dettare principi e criteri direttivi ai fini dell’adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, da parte del Governo di uno o più decreti delegati di riforma del sistema delle Conferenze Stato-autonomie territoriali e locali, così come attualmente disciplinato dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997. Sul disegno di legge saranno coinvolte le autonomie territoriali e locali mediante l’acquisizione del parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, mentre sulla sua attuazione – ossia sull’emanazione dei decreti legislativi – la Conferenza è chiamata a dare l’intesa .
Il disegno di legge stabilisce principi e criteri direttivi in un unico articolo, al fine di demandare ai decreti delegati, la disciplina puntuale del nuovo organo, improntato a criteri di semplificazione, razionalizzazione e certezza dei compiti ad esso attribuiti. Tali principi e criteri direttivi, assicura Fitto, “sono formulati nel rispetto dei principi contenuti nelle pronunce della Corte costituzionale in materia di deleghe legislative e sarà in alcuni casi l’occasione per adeguarsi alle sentenze della Corte”.

Queste le principali finalità che si intendono conseguire:

  1. Dovrà essere istituito un unico organo politico denominato “La Conferenza della Repubblica”; già il nuovo nome è espressione della nuova visione del sistema delle autonomie e dello Stato come emerge dall’art. 114 Costituzione.
  2. La Conferenza della Repubblica, quindi, si articolerà oltre che in una sede plenaria, anche in due sezioni semplici per le questioni di esclusivo interesse regionale, ovvero di esclusivo interesse degli enti locali.
  3. Il Presidente della Conferenza della repubblica è il Presidente del Consiglio dei Ministri;
  4. Partecipano alle sedute dell’Assemblea permanente e alle due sezioni le regioni e gli enti locali, anche attraverso le associazioni maggiormente rappresentative degli enti territoriali e locali costituzionalmente previsti, oltre i ministri o sottosegretari interessati.
  5. Viene delegata la riformulazione e la tipizzazione degli atti adottati dalla Conferenza.
  6. Si prevedere che le intese forti, di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (legge La Loggia) e gli accordi debbano essere recepiti, nelle materie di competenza delle regioni, con un atto normativo entro un termine fissato, decorso il quale il Governo esercita il potere sostitutivo nelle ipotesi di cui all’articolo 120 della Costituzione.
  7. Viene demandata al legislatore delegato una nuova disciplina delle intese forti.
  8. Si demanda al decreto delegato la disciplina sulla votazione nelle sedute della Conferenza.
  9. Debbono essere disciplinati i casi della mancata partecipazione alle sedute da parte dei livelli di governo, al fine di evitare comportamenti ostruzionistici che possano bloccare l’iter dei provvedimenti: si impongono criteri di massima semplificazione, celerità e di favore per la conclusione delle deliberazioni, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti.
  10. Vengono fissate per legge le sedute ordinarie, prevedendo la possibilità che siano richieste dai diversi livelli di governo sedute straordinarie.
  11. È prevista l’istituzione di commissioni permanenti “politiche” suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della Conferenza e delle sezioni: ciò consentirà uno snellimento della preparazione dei lavori della Conferenza della Repubblica e delle due sezioni.
  12. È stata prevista una relazione annuale da parte del Presidente della Conferenza delle attività svolte al Parlamento; questo anche per consentire al Parlamento di conoscere il dialogo tra i livelli di governo della Repubblica.

“Inizia ora – conclude Fitto – un percorso di condivisione con tutti i livelli di governo per la costruzione di una nuova casa comune. Sono certo che tutte le parti in causa non faranno mancare il proprio impegno e contributo alla realizzazione di questa importante e sentita riforma”.
Secondo l’Anci “il disegno di legge delega è un’utile base di lavoro per affrontare una tematica molto rilevante; l’iniziativa assunta dal Ministro Fitto rappresenta quindi un segnale importante, che va apprezzato. L’eventuale istituzione della Conferenza della Repubblica deve consentire di fare un passo in avanti verso relazioni istituzionali che consentano l’effettivo coinvolgimento dei livelli di governo nelle scelte nazionali che li riguardano, l’integrazione delle politiche pubbliche e al contempo efficienza e rapidità delle decisioni. È necessario avviare ora un approfondimento nel merito della proposta che appare allo stato poco innovativa; proposta, quella del Consiglio della Repubblica, che vogliamo ricordare l’Anci presentò nella sua Conferenza programmatica del 2008. Infine, ricordiamo che il passaggio definitivo non potrà che realizzarsi con l’ingresso in Parlamento degli interessi di tutti i livelli di governo con la trasformazione di un ramo del Parlamento in Camera delle autonomie territoriali”.

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