Non solo «prime case» al saldo della mini-Imu

Fonte: Il Sole 24 Ore

Meno quattro: si avvicina la scadenza della mini-Imu, la “coda” dell’imposta 2013 sul l’abitazione principale, che va pagata entro venerdì 24 gennaio. Mai come in questo caso, a preoccupare i proprietari non è tanto l’importo da versare, ma il “se” e “come” calcolarlo. E non poteva essere diversamente, dopo otto mesi di incertezze sull’Imu prima casa: dalla sospensione dell’acconto di giugno alla sua cancellazione definitiva, fino ad arrivare all’annullamento del saldo di dicembre, ma solo per l’imposta ad aliquota base statale.
Risultato: tutti i proprietari di abitazioni principali situate nei Comuni che hanno applicato nel 2013 un’aliquota superiore allo 0,4% statale devono tornare alla cassa – a poco più di un mese dal saldo del 16 dicembre – per versare il 40% della differenza tra l’Imu annua calcolata con le regole comunali (aliquote e detrazioni) e quella risultante dalle norme statali.
A conti fatti, si deve pagare in 2.401 Comuni su poco più di 8mila, cioè uno su tre. Ma la percentuale dei contribuenti interessati è più alta, perché nella lista rientrano molte grandi città, da Torino a Milano, da Roma a Bologna.

Chi deve pagare
Per non sbagliare i calcoli, bisogna passare in rassegna diverse variabili, riassunte nella check-list elaborata dall’Agefis, l’Associazione geometri fiscalisti (si veda il grafico a lato).
Il primo passo è l’individuazione dei soggetti chiamati alla cassa il 24 gennaio. È vero che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta della classica «abitazione principale» in cui il proprietario e la sua famiglia hanno la dimora e la residenza, comprese le pertinenze (fino a un massimo di tre, di cui una per categoria C/2, C/6 e C/7). Ma ci sono anche altre situazioni, richiamate punto per punto dal Dl 133/2013:

  • le case delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, comprese le pertinenze, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti case popolari, comunque denominati;
  • l’ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a separazione o divorzio;
  • le case non affittate possedute dal personale in servizio permanente delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, ma solo per il secondo semestre 2013 (per i primi sei mesi questi immobili dovevano pagare l’Imu come seconda casa);
  • i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola. Per questi soggetti, il valore catastale si ottiene moltiplicando il reddito dominicale dei terreni – rivalutato del 25% – per il moltiplicatore 75.

Devono pagare la mini-Imu anche le case assimilate all’abitazione principale dal Comune nei casi previsti dalla legge:

  • le case non affittate di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di cura e ricovero;
  • le abitazioni non locate degli italiani residenti all’estero iscritti all’Aire;
  • le case concesse in comodato ai parenti di primo grado in linea retta (figli o genitori), ma solo per il secondo semestre 2013, nel senso che anche in questo caso per i primi sei mesi bisognava pagare l’Imu con l’aliquota comunale, eventualmente ridotta fino allo 0,46 per cento.

Il tutto senza dimenticare che le prime case accatastate nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9) dovevano pagare l’Imu piena entro il 16 dicembre.

Il nodo dell’importo minimo
Una volta individuato l’immobile che deve pagare la mini-Imu e la delibera comunale con le regole da applicare, bisogna solo calcolare le due Imu – quella locale e quella nazionale – e versare il 40% della differenza (si veda l’esempio qui a fianco).
Proprio per queste modalità, in molti casi l’importo sarà inferiore ai 12 euro, che rappresentano la soglia minima di versamento (a meno che il Comune non ne abbia decisa una diversa, di solito più bassa). Solo per avere un’idea, quando l’aliquota comunale è allo 0,6%, finisce sotto la soglia dei 12 euro la mini-Imu dovuta dalle case con una rendita catastale fino a 225 euro. Ma potrebbe trattarsi di un’abitazione con una rendita di 450 euro in comproprietà tra marito e moglie.
Se poi ci fossero due figli, la rendita-limite salirebbe fino a 325 euro. E addirittura a 390 euro con due figli e un’aliquota comunale dello 0,5 per cento. Un’ipotesi tutt’altro che remota, insomma. Anche se poi non bisogna dimenticarsi di sommare la rendita delle pertinenze e di verificare che il Comune non abbia deciso un importo minimo più basso.

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