Non può essere demolito il manufatto realizzato su suolo pubblico alla luce dei criteri di adeguatezza dell’’azione amministrativa

Il TAR Campania con sentenza n. 265/2016 ha stabilito che il provvedimento che ordinava la demolizione di una vetrina ad angolo sul suolo pubblico, in ragione della minima sporgenza del manufatto, unitamente alla non recente realizzazione, ed alla sua rilevanza come esempio di bottega artigianale storica, comportano una necessità da parte dell’amministrazione di rivalutazione della sanzione irrogata alla luce dei criteri di idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta.

Il fatto 
Il Comune emetteva il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e ordinava la demolizione di una vetrina ad angolo realizzata in muratura, ferro legno e vetri su suolo pubblico sporgente per 35 cm.
La demolizione è fondata sul regolamento edilizio, che sancisce il divieto di realizzare nel centro storico vetrine sporgenti rispetto al paramento murario del basamento con obbligo di conservare la sagoma e la dimensione originaria. Viene quindi contestata l’occupazione abusive di suolo pubblico.
Avverso al provvedimento comunale i proprietari del locale, deducendo che si tratta di locale realizzato nei primi del 900, facevano ricorso al TAR.

La decisione del TAR 
Il TAR accoglie il ricorso con annullamento dell’atto impugnato.
I giudici amministrativi ribadiscono il proprio orientamento secondo il quale l’introduzione del regime relativo alla necessità di un titolo abilitativo edilizio per l’esercizio dello ius edificandi è da farsi risalire, in generale, al 1942 per i centri storici con la legge urbanistica e, per tutto il territorio nazionale, al 1967 in seguito all’entrata in vigore della legge 765/1967 (e non all’anno 1968). Nel caso di specie la necessità del titolo abilitativo edilizio risale addirittura al 1935 in forza del regolamento edilizio comunale: le opere oggetto di contestazione nel presente giudizio devono essere valutate con riferimento all’epoca della loro esecuzione, quindi esenti da sanzione perché realizzate prima del 1935.
La circostanza, poi, riferita alla sporgenza delle vetrine di 35 cm oltre il filo del basamento murario, non legittima tuttavia nel caso in esame un ordine di demolizione, urtando contro il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, principio di derivazione europea, che impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi.

La giurisprudenza rilevante

Consiglio di Stato – Sentenza n. 284/2015
«La proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale».

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