No al cumulo delle sanzioni per la stessa violazione

Fonte: Il Sole 24 Ore

<p>Le sanzioni nell’accertamento dei tributi locali possono essere di misura pari al tributo contestato. Ai fini Imu viene fatto esplicito rinvio alla norma sull’Ici: per omessa dichiarazione si applica dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51,65 euro; per infedelt&agrave; in dichiarazione si va dal 50 al 100%; per gli errori che non incidono sull’ammontare dell’imposta, o per mancata esibizione e trasmissione di atti e documenti richiesti, varia da 51,65 a 258,23 euro. Nella sola ipotesi di omesso o carente versamento &egrave; dovuto il 30% del tributo. Nonostante la norma sia abbastanza chiara, l’interpretazione degli enti locali non &egrave; sempre cos&igrave; univoca.</p>
<p>Non di rado nell’atto di accertamento, in presenza di una rideterminazione della base imponibile, applicano sia la sanzione per omessa o infedele dichiarazione sia quella per omesso versamento. In questo caso si potrebbe riconoscere la duplicazione di sanzione a fronte di un’unica violazione, per cui &egrave; legittimo chiedere – gi&agrave; in sede di adesione – la riduzione di quanto irrogato.</p>
<p>Alle sanzioni in materia di Ici e Imu, inoltre, vanno applicate le disposizioni contenute negli aricoli 16 e 17 del Dlgs 472/97, cio&egrave; la riduzione ad un terzo del minimo nell’ipotesi di versamento entro il termine per proporre ricorso. Non &egrave; prevista alcuna riduzione, per&ograve;, in caso di omesso versamento (sanzione del 30%). Di conseguenza, qualora l’ente locale “duplichi” la sanzione (applicando sia quella per infedele oppure omessa dichiarazione e sia quella per omesso versamento), il contribuente potr&agrave; beneficiare della riduzione solo per una parte.</p>
<p>Un’altra questione controversa &egrave; legata all’omessa dichiarazione. In proposito va ricordato che, sia ai fini Ici sia Imu, la denuncia va presentata solo se ricorrono le variazioni nella base imponibile. Tuttavia, quando il Comune accerta una violazione in tal senso, &egrave; prassi che irroghi la sanzione per ogni anno e non solo per il primo nel quale &egrave; avvenuta la variazione. In proposto la Corte di Cassazione (sentenza 23572/2009) ha affermato che ad ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria e, pertanto, l’obbligo di dichiarazione si rinnova di anno in anno. Di conseguenza l’inottemperanza comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo.</p>
<p>Le sanzioni per i tributi locali sono disciplinate dal Dlgs 473/97 che all’articolo 16 opera un generale rinvio alle violazioni delle norme tributarie. Il Mef, con la circolare 3/2012, ha affermato che – in forza di tale rinvio – risultano applicabili i decreti legislativi 472 e 473 del 1997: dovrebbero, quindi, essere applicabili principi quali il concorso di violazioni (quando cio&egrave; dinanzi ad un unico comportamento il contribuente commette pi&ugrave; violazioni) o di continuit&agrave; (che ricorre quando la stessa irregolarit&agrave; coinvolge pi&ugrave; periodi di imposta).</p>
<p>Conviene, pertanto, valutare l’operato dell’ufficio dinanzi all’irregolarit&agrave; commessa dal contribuente e, nel caso, sollevare le opportune eccezioni nel ricorso.</p>

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