Niente tassa auto subito dopo la rottamazione

Fonte: Il Sole 24 Ore

La rottamazione dell’auto che inquina e il relativo beneficio agli ecoincentivi per la nuova vettura non legittimano la Regione a chiedere la tassa automobilistica per il primo periodo fisso e le due annualità successive. In questo intervallo temporale prevale, infatti, il regime agevolativo dall’imposta regionale. È quanto emerge dalla sentenza n. 15/24/11 della Ctr Veneto. La controversia I giudici di appello si sono trovati a decidere su un avviso di accertamento relativo all’omesso pagamento della tassa automobilistica. Il contribuente aveva impugnato in primo grado la pretesa contestando di aver consegnato per la rottamazione il suo vecchio veicolo e che quindi sulla base di quanto disposto dalla legge 178/2002 (conversione del Dl 138/2002) il tributo non era dovuto per il primo periodo fisso e per le due annualità successive. Il diretto interessato chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’avviso di accertamento. La commissione tributaria provinciale accoglieva la richiesta con la sentenza n. 103/6/2008. Ma la Regione ha impugnato la pronuncia eccependo che il contribuente non avesse presentato alcuna richiesta di applicazione delle agevolazioni previste dalla norma richiamata. In particolare l’ente aveva rilevato come le agevolazioni fiscali non potessero essere attribuite automaticamente in quanto la concessione degli ecoincentivi era subordinata alla presentazione di una espressa e documentata richiesta al Pra entro 60 giorni dall’acquisto, richiesta che doveva essere inoltrata dal venditore secondo quanto stabilito dalla circolare 22 luglio 2002 n. 5/Dpf del ministero dell’Economia e delle finanze. La Regione, in estrema sintesi, sulla base di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 323, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), riteneva che sussistesse uno specifico obbligo di richiesta al Pra per ottenere l’esenzione, non essendo sufficienti in astratto i requisiti di legge. La decisione d’appello La commissione regionale ha, però, bocciato la tesi della Regione e ha evidenziato come il contribuente avesse seguito alla lettera quanto disposto dalla legge 178/2002 per ottenere l’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica regionale tanto che nella fattura di acquisto della nuova vettura era stata apposta la dicitura «Ipt e diritti Pra non dovuti ai sensi del Dl 138/2002». Peraltro nelle leggi e circolari richiamate dalla Regione – precisano i giudici della regionale – non veniva fatta alcuna menzione di una disposizione che subordinava la concessione del l’ecoincentivo a una richiesta dell’acquirente del nuovo veicolo, essendo menzionati solamente obblighi a carico del venditore. L’acquirente, peraltro, dopo aver ricevuto la cartella, aveva esibito al Pra e alla Regione la documentazione necessaria. Documentazione «comprovante il diritto a fruire dell’agevolazione – si legge in sentenza – diritto che quindi deve essere riconosciuto spettante». La Ctr ha inoltre condannato l’ente locale a pagare le spese di lite.

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