Niente tagli se paga l’Europa

Fonte: Italia Oggi

Dalle riduzioni delle spese di personale, rafforzate dalla legge 122/2010, continuano a rimanere fuori quelle finanziate dall’Unione europea e da soggetti privati. In più punti la manovra estiva rincara la dose dei tagli alla spesa del personale. In particolare, gli incarichi di consulenza a persone fisiche presi in considerazione dall’articolo 6, comma 7, la partecipazione a mostre ed eventi, considerata dal successivo comma 6, le spese per missioni indicate dal successivo comma 11, le spese per formazione previste dal successivo comma 13, il taglio al personale assunto con contratti a tempo determinato, con convenzione o con rapporti di collaborazione ordinari di cui all’articolo 9, comma 28, norma quest’ultima non applicabile agli enti locali ed alle regioni, come quella relativa alle partecipazioni a manifestazioni. Per comuni e province si aggiungono ancora i principi di contenimento della spesa fissati dall’articolo 1, comma 557, novellato della legge 296/2006, ai sensi del quale occorre garantire la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, nonché contenere le posizioni dirigenziali. La manovra economica ha fissato queste disposizioni di rigore sulla spesa di personale, perdendo nuovamente l’occasione di fornire un’elencazione chiara ed esaustiva delle componenti della spesa medesima. Per quanto riguarda gli enti locali, la legge 122/2010 si è limitata a riproporre nel nuovo comma 557-bis dell’articolo 1 della legge 296/2006 l’elenco precedentemente contenuto nel vecchio testo dell’articolo 557: sono, dunque, spese di personale «anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente». L’elencazione più esauriente rimane, allora, quella ancora contenuta nella circolare 9/2006 della Ragioneria generale dello stato, la quale si era anche curata di identificare tipologie di spesa da escludere dal computo. Tra esse, «le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell’ente». Non pare sussista alcuna ragione per discostarsi dall’orientamento espresso a suo tempo dalla Ragioneria generale. Con specifico riferimento ai finanziamenti provenienti da fondi europei sarebbe oltre modo paradossale non attivare le corrispondenti spese rivolte a provvista di personale, anche flessibile, perché così agendo le amministrazioni italiane non riuscirebbero ad impegnare ed a spendere i fondi. Subendo, nel futuro, le contrazioni dei trasferimenti, come sanzione per l’incapacità di gestire pienamente le risorse trasferite. Anche le spese correlate a finanziamenti privati debbono considerarsi fuori dal regime rigoristico della legge 122/2010. Non solo perché, come rileva la Ragioneria generale, esse non comportano aggravio per i bilanci dell’ente, ma anche perché la manovra estiva si basa su un concetto di spesa pubblica non legato alla personalità giuridica di diritto pubblico dei soggetti destinatari della disciplina di risparmio. Non a caso, l’articolo 9 in particolare si riferisce alle amministrazioni inserite nell’elenco Istat, considerate come «pubbliche» non solo in relazione alla pubblicità della loro personalità giuridica, ma, soprattutto, alla pubblicità della fonte delle risorse che gestiscono.

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