Niente privatizzazione per holding ed enti fiera

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

La versione definitiva del Dl sulla spending review ci consegna un articolo 4 dedicato alle società pubbliche assai più chiaro di quello che risultava dalle prime bozze, ed anche parzialmente modificato nei suoi contenuti.
Ben delineato, anzitutto, è il quadro delle società coinvolte dalla richiesta di privatizzazione o di messa in liquidazione, che riguarda, per il comma 1, le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito un fatturato da prestazioni di servizi dalla stessa Pa superiore al 90 per cento.
La norma cerca di definire con maggiore puntualità i destinatari della disposizione ma, così facendo, “salva”, consapevolmente o meno, tre tipologie di società strumentali, che vengono escluse dal campo di applicazione. Si salvano perciò le holding, che di regola non vivono di proventi da prestazioni ma di una quota di dividendi. Sono escluse anche le società strumentali delle società di servizi pubblici, a condizione che abbiano la fonte del loro fatturato nella società controllante e non nell’ente locale. Non vengono toccate neppure le società operanti in settori che l’Autorità garante della concorrenza ha (discutibilmente) definito come strumentali anche se non trovano fonte di reddito in contratti di servizio stipulati con l’ente controllante. È il caso, ad esempio delle aziende di gestione di fiere e mercati.
Sono escluse, per esplicita previsione del comma 3 dell’articolo 4 del Dl 95/2012 (e salvo per la composizione dei consigli di amministrazione) le società che “erogano servizi in favore dei cittadini”. In questa categoria rientrano, per quanto riguarda gli enti locali, tutte le aziende di servizi pubblici locali, a prescindere dal fatto che essi trovino la loro fonte di reddito in una tariffa o nei proventi generati da un contratto di servizio. La norma, infatti, non fa cenno ai ricavi bensì alla natura della prestazione.
Del resto, in caso contrario, dovremmo ritenere che nel settore di igiene ambientale una società di un comune che percepisce la Tarsu debba ricadere in una disciplina diversa da una azienda che invece si ritrova in un territorio soggetto a Tia.
Tutte le società a totale partecipazione pubblica, però, sono sottoposte alle regole di cui al comma 5, che riguarda la composizione dei consigli di amministrazione e che prevede, in sostanza, o l’amministratore unico o consigli di 3 o 5 membri di cui la maggioranza devono essere dipendenti dell’ente controllante. Una scelta in apparenza moralizzatrice ma a nostro giudizio più che discutibile, destinata a provocare non pochi problemi di governance in queste società, e che rappresenta una completa inversione di tendenza rispetto al percorso di aziendalizzazione intrapreso dagli anni ’90 ad oggi. Se è comprensibile (ed auspicabile) l’inserimento di un dirigente dell’ente controllante nel CdA, per consentire un più stretto collegamento e scambio di informazioni tra ente e società, è irragionevole immaginarsi che lo debba essere la maggioranza dei consiglieri. L’immediata conseguenza sarà una maggiore diffusione degli amministratori unici, con tutte le distorsioni che questo può comportare, visto l’eccesso di potere che si conferisce ad una sola persona. La nuova disciplina, comunque, si applica a partire dal prossimo rinnovo del CdA.
Interessante, infine, il comma 6, che esclude che si possano acquistare beni e servizi da enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) al di fuori delle procedure di evidenza pubblica e vieta che questi enti, se svolgono servizi a favore di enti pubblici, possano ricevere dei contributi pubblici Una disposizione destinata a bloccare una prassi elusiva che stava trovando crescente diffusione, consistente nell’utilizzare per le attività strumentali non il modello societario bensì altre figure giuridiche.

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