Nella trappola dello spesometro

Fonte: Italia Oggi

L’arrivo dello «spesometro» in sostituzione del vecchio accertamento sintetico incute timore ai contribuenti. Il confronto fra le due tipologie di accertamento che si sono passate il testimone con l’avvento delle modifiche apportate dalla manovra estiva (dl n. 78/2010), evidenzia infatti un quadro decisamente peggiorativo per i contribuenti sia sul fronte della possibilità di essere raggiunti da un accertamento sintetico del reddito sia per le difficoltà di fornire valide e convincenti prove contrarie allo stesso. L’art. 22 del dl n. 78/10 ha infatti riscritto la disciplina dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche contenuta nell’art. 38 del dpr 600/73, trasformando questa tipologia di rettifica dei redditi dichiarati in una forma di accertamento di massa sulla base del quale il fisco conta di portare a termine, nell’immediato futuro, un numero sempre crescente di accertamenti. La nuova struttura dell’accertamento sintetico è caratterizzata, in maniera molto più netta rispetto al passato, da due distinte tipologie di controllo: il sintetico puro (meglio conosciuto come spesometro) e il redditometro. Che si tratti di metodologie alternative di determinazione induttiva del reddito delle persone fisiche è stata la stessa Agenzia delle entrate ad ammetterlo durante la teleconferenza di ItaliaOggi sulle novità fiscali del 14 gennaio scorso. Per i periodi d’imposta 2009 e successivi il fisco potrà dunque scegliere, alternativamente, di rettificare il reddito dichiarato dalle persone fisiche sulla base delle spese dalle stesse sostenute (spesometro) oppure sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva che verranno individuati nell’apposito decreto ministeriale di prossima emanazione (redditometro). Attualmente solo le disposizioni contenute nel comma 4 dell’art. 38 del dpr 600/73, relative appunto allo spesometro, sono consolidate e possono consentire quindi un confronto ponderato con la disciplina dell’accertamento sintetico puro in vigore fino al periodo d’imposta 2008. In tabella abbiamo evidenziato gli elementi salienti del confronto fra il nuovo spesometro e il vecchio accertamento sintetico puro in vigore fino al periodo d’imposta 2008. Il giudizio che si può trarre da detto confronto è che lo strumento oggi a disposizione del fisco è molto più incisivo e penetrante rispetto a quello a disposizione fino all’annualità 2008. Presupposto oggettivo. Nello spesometro il presupposto che fa scattare la rettifica del reddito delle persone fisiche è costituita dalle «spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel corso del periodo d’imposta». Secondo questa nuova metodologia di accertamento all’ammontare delle spese, di qualsiasi genere, sostenute dal contribuente nel corso di un periodo d’imposta deve trovare corrispondenza il reddito dichiarato al fisco. Una eventuale discrasia fra questi due elementi di confronto può far scattare l’accertamento sintetico. Fino al periodo d’imposta 2008 l’accertamento sintetico era invece basato sul contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certe delle quali l’ufficio poteva essere venuto a conoscenza. Tra le particolari forme di accertamento sintetico vi era poi la cosiddetta spesa per incrementi patrimoniali, oggi abrogata, sulla base della quale l’ufficio poteva determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente imputando, in quote costanti, la spesa sostenuta per l’acquisto di un bene a carattere patrimoniale (es. un immobile) ai redditi dell’esercizio di sostenimento e ai quattro precedenti. La prova contraria. Da un punto di vista meramente letterale la norma continua a riproporre, anche nella nuova versione post dl 78/2010 dell’articolo 38 del dpr 600/73, la possibilità per il contribuente di dimostrare il possesso di redditi diversi da quelli dichiarati o esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte. Nel nuovo spesometro tuttavia ciò che si dovrà ulteriormente dimostrare rispetto al passato sono le modalità di finanziamento delle spese sostenute che sono alla base della rettifica induttiva. Si dovrà cioè provare non soltanto il possesso di tali redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione ma anche il diretto legame fra gli stessi e le spese sostenute. In alternativa si potrà provare che le spese sostenute sono il frutto di risparmi accumulati nel tempo. Difficile dire come tale prova potrà essere fornita e quali saranno gli elementi sulla base dei quali gli uffici dell’agenzia delle entrate riterranno sufficientemente assolto tale onere probatorio. Secondo le Entrate in merito a tale prova non esiste un criterio «valido a priori» ma è necessaria una valutazione «caso per caso» con ampia facoltà discrezionale a favore dei singoli funzionari degli uffici periferici chiamati ad esaminare, volta per volta, il materiale probatorio fornito dai contribuenti. Le implementazioni future. Per come si struttura il nuovo accertamento sintetico basato sullo spesometro è abbastanza ovvio che le informazioni in ordine alle spese sostenute dal contribuente siano tratte direttamente dall’anagrafe tributaria. Dalle banche dati a sua disposizione infatti il fisco è in grado di ottenere una molteplicità di informazioni che spaziano nei più disparati ambiti quali: il settore immobiliare, il pubblico registro automobilistico, le utenze elettriche ecc. Come se ciò non bastasse il legislatore ha voluto tuttavia introdurre un nuovo obbligo di segnalazione telematica a carico dei titolari di partita Iva sulla base del quale dovranno essere comunicati al fisco i dati dei soggetti con i quali siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini dell’Iva di importo superiore ai 3 mila euro.

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