Mobilità per interscambio: limiti

Assume rilievo per gli Enti locali la deliberazione della Corte dei conti, Sezione controllo per l’Umbria, 13 ottobre 2017, n. 100 in materia di mobilità per interscambio. Tale tipologia di mobilità, così come previsto dall’art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, può essere consentita, nel rispetto del principio della neutralità finanziaria, solo tra due dipendenti appartenenti a “profili professionali corrispondenti”. (Sez. regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 71/2016/PAR dell’8 giugno 2016). Risulta ammissibile anche per la Provincia il ricorso alla mobilità cd. per interscambio, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, ed in particolare qualora improduttiva di nuove ed ulteriori spese per le amministrazioni coinvolte e dunque neutra dal punto di vista finanziario.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. UMBRIA, 13 OTTOBRE 2017, 100.

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