Mini Imu 2014 e Tares, le nuove Faq del Mef

Il Ministero dell’economia e delle finanze interviene anche a pochissimi giorni dalla scadenza di venerdì per dare ulteriori chiarimenti a proprietari di casa ancora alle prese coi calcoli complicatissimi di mini Imu e Tares.

Dopo una marea di proteste, Caf presi letteralmente d’assalto, uffici traboccanti di richieste impossibili da gestire in poche ore, anche il Ministero dell’economia, che, per primo, ha avallato l’operazione mini Imu, cerca di aiutare i “poveri” contribuenti in extremis, a poche ore dal termine per il pagamento.

Attraverso la pubblicazione di nuove Faq, infatti, il Tesoro ha pensato di esemplificare alcuni dei casi più ricorrenti e le relative soluzioni, così come le domande che più comunemente vengono rivolte agli operatori dei comuni, in una di quelle quasi 2mila e 400 località dove la tassa deve essere pagate.

Ricordiamo, infatti, che la mini Imu andrà pagata SOLTANTO nei municipi in cui l’aliquota base del 4 per mille, nei mesi scorsi, è stata innalzata, entro il tetto del 6 per mille. All’interno di questo range, si trovano un terzo dei comuni italiani, quelli, cioé, che hanno approfittato del margine concesso dal Governo incrementando l’aliquota.

Così, il Ministero guidato da Fabrizio Saccomanni ha ritenuto opportuno divulgare ulteriori chiarimenti, che fanno riferimento anche alla Tares, e non solo alla mini Imu. Il 24 gennaio, infatti, scade anche il pagamento per la tassa sui rifiuti, anche se, in questo caso, il bollettino arriverà direttamente dal comune di riferimento.

Proprio una delle nuove Faq pubblicate dal Tesoro indica il comportamento da seguire in caso il documento con l’importo esatto sulla Tares da versare non arrivi in tempo al destinatario. A tal proposito, il Ministero conferma che “Le norme prevedono all’art. 5, comma 4, del D.L. n. 102 del 2013, che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato.
Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.
In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti aritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

Questo è solo uno dei casi descritti nelle istruzioni aggiornate del Ministero: la scadenza è alle porte e i cittadini sono in difficoltà come mai prima d’ora per questa doppia, e contestatissima, incombenza fiscale.

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