Mini-correzioni al bilancio ammesse fino al 15 dicembre

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il bilancio di previsione 2013 dei Comuni può essere variato sino al 15 dicembre.

La deroga al principio generale, che fissa al 30 novembre il termine ultimo per l’assestamento dei conti degli enti locali, è giunto con il Dl 133/13, che ha esentato dal saldo Imu i proprietari di abitazioni principali e aperto il problema della «mini-Imu» negli enti che hanno aumentato le aliquote rispetto ai parametri standard.

Ai Comuni sarà corrisposto entro il prossimo 20 dicembre un contributo compensativo (risultante dalla Tabelle A allegata al decreto) pari alla metà dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Le ulteriori attribuzioni di contributo compensativo a favore dei Comuni saranno invece disposte con decreto del ministero dell’Economia, di concerto con il ministro dell’Interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014.

Al fine di assicurare la coerenza tra i documenti programmatori dell’ente e il contesto normativo di riferimento, i Comuni dovranno dunque provvedere entro il prossimo 15 dicembre alle necessarie variazioni al bilancio di previsione, rettificando in diminuzione lo stanziamento al Titolo I dell’entrata (gettito Imu) e aumentando l’importo dei trasferimenti erariali, da allocare invece al Titolo II.

La proroga al 15 dicembre del termine ultimo per effettuare le variazioni finanziarie non altera tuttavia il principio generale sancito dall’articolo 175 del Testo unico sugli enti locali, in base al quale il mantenimento degli equilibri delle voci di entrata e di uscita è assicurato attraverso la delibera di assestamento. In altre parole, il consiglio comunale è legittimato ad intervenire sul bilancio in data successiva al 30 novembre, ma solo per adeguare gli stanziamenti (entrate tributarie e da trasferimenti correnti) alle nuove disposizioni recate dal decreto.

In considerazione della eccezionalità dei provvedimenti in questione, e delle conseguenti criticità di cassa a carico dei Comuni, sino al mese di marzo 2014, inoltre, il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria previsto dall’articolo 222 del Tuel è incrementato da tre a cinque dodicesimi.

Con il Dl 133/13 si stabilisce che gli oneri per interessi a carico dei Comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni saranno rimborsati, entro l’ammontare massimo di 3,7 milioni di euro, con decreto del ministero dell’Interno da adottare entro il 31 gennaio 2014.

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