Mancata conferma di posizione organizzativa: il ricorso va proposto al giudice ordinario

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12302 del 2015, richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il conferimento di posizioni organizzative esula dall’ambito delle procedure concorsuali devolute dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 alla giurisdizione amministrativa, in quanto la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico. In particolare, la mancata conferma di posizione organizzativa costituisce attività gestionale di diritto privato del datore di lavoro a fronte della quale il ricorrente è titolare di una posizione di diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario.

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