Malati, stipendi pieni

Fonte: Italia Oggi

Nessun taglio della retribuzione per i dipendenti pubblici che si assentano dal servizio per malattia dovuta a infortuni sul lavoro, ricoveri ospedalieri o per patologie gravi o per terapie salvavita. In questi casi, si applicano anche le disposizioni che prevedono l’esenzione dall’obbligo di reperibilità dalla visita del medico fiscale, fermo restando che l’amministrazione di appartenenza dovrà essere in possesso della necessaria documentazione sanitaria. È salva la retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici in malattia. La natura di tale emolumento, infatti, non può essere assimilata a un’indennità giornaliera e, pertanto, non è soggetta a decurtazione in caso di assenza dal servizio per malattia. È quanto ha precisato la circolare n. 8 emanata dal dipartimento della funzione pubblica il 19 luglio scorso, con la quale si precisano alcuni aspetti relativi alle assenze dal servizio per malattia da parte dei dipendenti pubblici, in particolare il rapporto tra le assenze stesse e gli eventuali riflessi sulla retribuzione del dipendente. Il documento di palazzo Vidoni, infatti, rileva che dall’avvento del ministro Brunetta alla guida del dipartimento, grazie alle norme contenute nel decreto legge n. 112/2008, le assenze dei dipendenti pubblici hanno subìto un calo vertiginoso, pari al 38%. È questo, scrive il ministro, uno degli obiettivi perseguiti e ancora perseguibili per tutto il mandato legislativo, vale a dire quello di introdurre norme che siano finalizzate ad evidenziare «buone e cattive prassi» persistenti nel pubblico impiego. Nessun taglio per le malattie gravi. L’articolo 71, comma 1, del dl n. 112/2008, prevede che «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio». Ma aggiunge anche che «resta fermo il trattamento economico più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle normative di settore, soprattutto i ricoveri, le terapie salvavita o gli infortuni sul lavoro». Quindi, rileva la circolare, la volontà del legislatore è quella di salvaguardare «situazioni particolari e delicate». In generale, si evince l’esclusione delle assenze riconducibili a queste cause dalla decurtazione del trattamento e dal computo dei giorni dal periodo di comporto. I lavoratori interessati saranno anche esentati dall’obbligo di reperibilità dalla visita del medico fiscale (adesso 9.00-13.00, 15.00-19.00 per effetto del dm 18/12/2009), fermo restando che l’amministrazione deve possedere la necessaria documentazione medica a supporto. Risultato in salvo. La retribuzione di risultato dei dirigenti non subisce la tagliola della decurtazione in caso di assenza per malattia. La circolare di Brunetta, infatti, rispondendo a numerosi quesiti posti dalle pubbliche amministrazioni a tal fine, precisa che la natura di tale emolumento è quella di remunerare il raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente, essendo corrisposta a consuntivo, al termine del procedimento di valutazione. Come si vede, una voce retributiva che non può essere assimilata a un’indennità legata alla presenza in servizio, in quanto corrisposta «solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati al dirigente, risultino conseguiti». Lo stesso ragionamento, poi, va esteso a quello voci corrispondenti previste per le altre categorie di personale, anche quello pubblicistico, che hanno la stessa natura.

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