Ludopatia: i limiti all’azione regolamentare dei Comuni

di SAVERIO LINGUANTI

Continua a suscitare preoccupazioni e a far discutere il tema della lotta al fenomeno di dipendenza dal gioco, anche e soprattutto dopo il provvedimento regionale della Regione Emilia Romagna che con DGR n. 831 del 12 giugno 2017 ha posto severi limiti alle attività di sala gioco e sala scommesse anche già esistenti all’atto di approvazione del provvedimento. Sia nel provvedimento regionale, senz’altro apprezzabile negli intendimenti, sia nelle azioni regolamentari dei Comuni, non può sfuggire tuttavia che i giudici amministrativi da almeno 5 anni continuano ad affermare il medesimo principio che sembra purtroppo sconosciuto a molti: si tratta del principio di ragionevolezza e proporzionalità e del principio di non ultrattività dell’azione regolamentare dei Comuni, ma che investe anche l’azione legislativa dei legislatori regionali.

Ludopatia, attività dei Comuni e principi di diritto amministrativo

Quale corretto significato attribuire a tali due principi dell’ordinamento richiamati dalla giurisprudenza?
Ebbene, corrente costante di giudizio dei TAR e del Consiglio di Stato sostanzialmente esemplifica il principio di non ultrattività dei regolamenti comunali con il divieto per un Comune di disciplinare con regolamento fattispecie che non siano a monte previste e disciplinate da legge regionale o da legge nazionale.  In pratica il regolamento comunale non ha l’autonomia ed il potere di prescindere da una previsione di legge (regionale o statale), o di discostarsi da essa, stabilendo criteri generali cui invece necessariamente deve conformarsi quando gli stessi siano presenti ed affermati nei provvedimenti normativi stessi; il regolamento comunale può al massimo introdurre misure integrative e specifiche in ordine a tali principi. La Giurisprudenza prevalente afferma inoltre ormai da tempo un canone interpretativo secondo il quale tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi devono essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione: si tratta del cd principio del “tempus regit actum”.
Esemplare fu due anni fa la sentenza con la quale il TAR Lombardia con sentenza n. 2411 del 17 novembre 2015 annullò l’ordinanza del Comune di Milano e annullò l’articolo 13, comma 7, del Regolamento edilizio su cui si fondava , decretando l’incompetenza dei Comuni a imporre, tramite strumenti urbanistici/edilizi, ulteriori limiti distanziometrici all’insediamento di imprese operanti attività di gioco e scommesse rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, laddove la normativa regionale lombarda (come le altre del resto ) impone questi limiti soltanto per la collocazione dei nuovi apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS.
Di altrettanta chiarezza l’altro principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa sulla proporzionalità dell’intervento ( sia normativo che regolamentare) laddove lo stesso si ponga in contrasto o in forte limitazione del diritto costituzionalmente garantito di libertà di iniziativa economica . Questo principio di fatto si fonda sulla considerazione giuridica , affermata con chiarezza anche dai giudici del TAR Toscana sez. II nella sentenza n. 175 del 18 maggio 2017, secondo la quale  “a fronte di una attività ammessa e disciplinata dalla legislazione statale come quella di cui si tratta l’ente locale non può adottare provvedimenti i quali finiscano per inibire completamente il suo esercizio, poiché in tal modo verrebbe sostanzialmente espropriato il diritto di iniziativa economica “.

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