L’occupazione temporanea non fa versare il Trise

Fonte: Italia Oggi

Trise a carico dei proprietari se la detenzione degli immobili da parte di altri soggetti è temporanea. Gli inquilini, infatti, non pagheranno la Tari e la Tasi se il periodo di occupazione dell’immobile non supera i 6 mesi nel corso dello stesso anno solare. Sono queste le previsioni contenute nella bozza della legge di stabilità.

Per locazioni o comodati di breve durata, dunque, sono tenuti al pagamento i titolari degli immobili. Il Trise contiene al suo interno due tributi diversi: il primo, denominato Tari, serve a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa comunale; mentre il secondo, denominato Tasi, è diretto a recuperare i costi che l’amministrazione comunale sostiene per garantire i servizi indivisibili (trasporto, illuminazione pubblica e così via).

Entrambi i tributi, però, sono a carico dei titolari degli immobili se la detenzione è temporanea. In base al disegno di legge si considerano temporanee le occupazioni, normalmente dipendenti da contratti di locazione o comodato, non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Qualora non venga superato questo limite temporale, il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

È del tutto evidente che la ratio della disposizione è di superare le difficoltà nella fase di accertamento del tributo, legate soprattutto all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento. Non c’è alcun dubbio che sia più facile accertare il titolare dell’immobile che l’inquilino o il comodatario, specialmente se la loro permanenza nell’immobile ha una durata breve. La finalità, quindi, è quella di agevolare l’amministrazione comunale nell’attività di accertamento.

In passato, le regole contenute nella disciplina Tarsu e Tia non imponevano questo trattamento per gli usi temporanei. Tuttavia qualche comune, proprio per superare le difficoltà legate all’attività di accertamento, in deroga alle norme di legge vigenti, aveva adottato delle disposizioni regolamentari che imponevano al proprietario di pagare la Tarsu o la Tia per occupazioni temporanee. Era stato addossato ai proprietari l’obbligo di pagare la Tia in caso di locazione di fabbricati adibiti a abitazione o utilizzati per attività commerciali per un periodo non superiore a 24 mesi. L’obbiettivo dichiarato era quello di combattere l’evasione e la diffusa morosità nel pagamento della tariffa, per arginare anche il fenomeno delle imprese cosiddette «apri e chiudi», vale a dire quelle che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio e che rappresentano situazioni a rischio di frode fiscale e contributiva. Era stato ritenuto conveniente far convergere i costi dell’evasione sui proprietari, che traggono profitto dalla presenza di inquilini nei propri immobili. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, seconda sezione, con la sentenza 1162/2011, correttamente aveva escluso che l’amministrazione locale potesse stabilire il soggetto tenuto a pagare il tributo. Del resto, l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 pone dei limiti invalicabili per l’esercizio del potere regolamentare generale in materia di entrate locali: l’amministrazione comunale non può individuare i soggetti passivi del tributo, né modificare le fattispecie imponibili. 

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