L’’incompatibilità dei commissari di gara non si estende al segretario

La vicenda
L’impresa collocatasi al terzo posto nella procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indetta da una società in house, propone ricorso contro gli atti della procedura, lamentando, tra l’altro, l’illegittima composizione della commissione di gara, per essere stato nominato segretario il soggetto che aveva provveduto a redigere il bando di gara, in violazione dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. 163/2006 e per avere il presidente della società in house nominato se stesso quale presidente della commissione di gara.

La pronuncia del TAR
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1726 del 2015, respinge il ricorso. Riguardo alla posizione del segretario, viene evidenziato che il motivo di incompatibilità di cui all’art. 84, comma 4, del codice appalti, riguarda soltanto i commissari diversi dal presidente; e, se è pacifico, in giurisprudenza, che il dirigente della stazione appaltante possa cumulare le descritte funzioni (di presidente della commissione e di redattore degli atti di gara), non si vede il motivo per estendere l’incompatibilità al Segretario verbalizzante, il quale svolge funzioni ausiliarie e documentali. Quanto alla circostanza che il presidente della società in house abbia nominato se stesso quale presidente della commissione di gara, viene evidenziato che il presidente del c.d.a. di una società pubblica non riveste un ruolo politico che determini la sua incompatibilità con il ruolo gestionale all’interno della compagine; all’opposto, l’analogia tra il componente del consiglio di amministrazione e la posizione del dirigente nell’ente locale esclude la sussistenza di un’incompatibilità tra l’attività di amministrazione attiva svolta nella Società e l’incarico assunto una tantum di presidente della commissione di gara.

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