L’impresa può farsi prestare i requisiti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le imprese possono partecipare alle gare per appalti pubblici in associazione con altri operatori economici o facendosi prestare i requisiti. Il Codice dei contratti pubblici disciplina le modalità per il raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di partecipare a una gara.
La prima fase applicativa del Dpr 207/2010 (il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici) ha permesso di chiarire che quando le imprese partecipano in Rti, devono dichiarare le quote di partecipazione e devono poi eseguire l’appalto nella stessa percentuale delle quote dichiarate (con la quota maggioritaria svolta dalla mandataria). Secondo la giurisprudenza, infatti, nell’ipotesi di un raggruppamento temporaneo concorrente in una gara d’appalto per servizi è necessario che sussista una corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione tra le imprese (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 6048 del 16 novembre 2011). Le quote di partecipazione devono essere indicate già in sede di offerta, anche senza un’espressa previsione del bando o della lettera d’invito. In caso di mancata osservanza di quest’obbligo, l’offerta contrattuale, proveniente da un’associazione di più imprese, in termini che non assicurino l’effettiva corrispondenza, è inammissibile. L’operatore economico che voglia partecipare singolarmente a una gara di appalto per beni o servizi deve avere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando, relativi alla prestazione di servizi o forniture indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi. Se non dispone di tutti i requisiti di capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria, può farsene prestare alcuni da operatori economici di maggiori dimensioni, usando l’avvalimento, ovvero avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (articolo 49 del Codice dei contratti pubblici). L’avvalimento deve essere dichiarato e l’impresa partecipante alla gara deve specificare dettagliatamente i requisiti prestati dall’impresa ausiliaria, che a sua volta deve dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e di non partecipare alla gara (da sola o associata o consorziata).
Questo particolare rapporto deve essere documentato con un contratto, anch’esso molto dettagliato, che deve riportare l’oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata (che non può essere inferiore alla durata dell’appalto) e ogni altro elemento utile per chiarire le condizioni dell’avvalimento (articolo 88 del Dpr 207/2010). L’impresa ausiliaria deve anche rendere una dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico partecipante alla gara.

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