Licenze edilizie senza costrizioni

Fonte: Italia Oggi

Proprietario del fondo batte comune. E il bello è che la vittoria si consuma sul terreno della programmazione del territorio, dove invece gli enti locali la fanno da padroni. Il fatto è che attribuire all’insieme degli atti amministrativi a valenza urbanistica la possibilità di incidere sul diritto dominicale, senza che la legge lo preveda, è senz’altro fuor d’opera: quella del titolare del fondo è una prerogativa tutelata dalla Costituzione. Lo precisa una sentenza pubblicata di recente dalla quarta sezione del Consiglio di stato (n. 4870/2011). Palazzo Spada ha bocciato la tesi dell’amministrazione secondo cui l’inserimento dell’area nel Pur, il programma urbano di riqualificazione, legittimerebbe il rilascio della concessione edilizia contro il volere del proprietario del fondo. La sentenza del Tar non ha considerato il regime proprietario esistente al momento del rilascio della concessione edilizia, con il risultato di consentire di fatto la dislocazione dell’intera volumetria assentibile in una sola area del programma urbanistico, senza che fosse stata valutata la mutata situazione di fatto dell’area (c’era stato un trasferimento di proprietà). Sbaglia il giudice di primo grado ad affermare che «il programma di riqualificazione ha assoggettato la particella in questione e ne ha conformato in maniera definitiva la valenza giuridica, asservendone le potenzialità edificatorie alla realizzazione del fabbricato ricadente su di un terreno contiguo»: ciò significa indicare nella convenzione a base del piano un titolo idoneo a privare il privato della disponibilità della volumetria che grava nell’area. E non si può invece riconoscere a ogni tipo di intervento pianificatorio un valore in un certo qual modo espropriativi che invece il legislatore ha ritenuto mantenere, giusta il canone di tassatività degli effetti degli atti amministrativi, in categorie ben indicate di provvedimenti. Insomma: è illegittima la concessione edilizia assentita senza tenere conto del necessario raccordo tra diritto dominicale e possibilità edificatoria. E viene dunque risolta la vicenda del soggetto proprietario del fondo che ha visto attribuire il proprio diritto edificatorio a terzi in ragione di un pregresso atto amministrativo, seppur fondato su una base negoziale, che è stato ritenuto a questi opponibile dal tribunale amministrativo regionale.

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