Liberalizzazioni avanti piano in negozio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Liberalizzazioni (e semplificazione) avanti piano con la manovra di Ferragosto. L’articolo 3 del Dl 138/11 (commi da 6 a 11) prende atto che occorre intervenire sulle “restrizioni” sostanziali che ancora regolano l’accesso e l’esercizio delle attività economiche. Il decreto però tratta solo dei vincoli cd. oggettivi o di mercato (si esclude la possibilità di contingenti, limitazioni territoriali, eccetera), ma tace sulle restrizioni o requisiti che vengono richiesti nella fase di avvio all’imprenditore o al suo preposto. Per alcune attività, ad esempio, è necessario frequentare corsi in cui si trattano nozioni di legislazione fiscale e del lavoro mentre sarebbe opportuno concentrare la formazione sulle nozioni tecniche relative alla conoscenza dei prodotti venduti o utilizzati, eccetera. Il decreto legge 138/2011 estende a tutti i Comuni l’eliminazione dei vincoli di orario di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e di quella infrasettimanale (di mezza giornata) per tutti gli esercizi, compresi bar e pizzerie. La palla passa ora alle Regioni e agli enti locali che dovranno aggiornare i regolamenti entro il 1º gennaio 2012.

APERTURA PIANIFICATA DEL BAR
Ci saranno ancora limitazioni numeriche nei comuni per l’apertura dei bar?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA – MEDIA
L’attività di bar e simili è, nella maggior parte dei Comuni, ancora subordinata a una pianificazione preventiva del settore decisa dal Comune stesso che dà attuazione a norme delle Regioni. Questa pianificazione ha vari livelli di rigidità anche perché considera la situazione delle diverse zone comunali. Si tratta di una restrizione che rientra nella categoria prevista all’articolo 3, comma 9, lettera b) della manovra dove si parla di autorizzazioni che tengono conto dei bisogni locali. Questa restrizione potrebbe cessare tra quattro mesi, ma occorre attendere un decreto del Governo che potrebbe invece mantenerla in nome di prevalenti «interessi pubblici». Sul questo decreto dovrà poi dare il parere l’Autorità Antitrust.

BLOCCO ALLE NUOVE ATTIVITÀ
È vero che le attività che iniziano con la Scia possono essere bloccate su iniziativa degli esercenti dello stesso settore?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA – ALTA
La possibilità esiste, ma almeno ora la procedura da seguire è refolamentata proprio con l’articolo 6 comma 1 del Dl 138. Anche questo dovrebbe far comprendere che le attività che si aprono con la Scia non sono liberalizzate, cioè non sono prive di vincoli per il loro inizio (come, ad esempio, le imprese agricole e la maggior parte delle imprese industriali). La Scia, come prima la Dia, è una procedura che va utilizzata con cautela. Consente di aprire subito, ma l’aspirante imprenditore si assume la responsabilità di dichiarare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste per l’avvio di quella determinata attività (ad esempio di parrucchiere). Per far questo spesso non è sufficiente prendere atto delle norme specifiche, perché le interpretazioni pratiche che ne danno gli enti competenti (in questo caso la Regione e i Comuni) spesso variano da un territorio all’altro. Il Comune ha 60 giorni per verificare la correttezza della Scia, cioè se ci sono i requisiti. Dopo l’avvio dell’attività della Scia, è possibile che, ad esempio, un negozio di parrucchiere della zona che si ritenga danneggiato intenda accertarsi se la nuova attività è legittima. Il presunto danneggiato può agire in due modi: – sollecitare il Comune a fare le verifiche sul nuovo esercizio; – in caso di inerzia del Comune, far ricorso al Tar per far cessare l’attività ed eventualmente chiedere i danni.

EDICOLE, TABACCHI E TAXI CON VINCOLI Saranno liberalizzate anche attività come: taxi, tabaccherie, edicole e distributori di carburanti, che sono sempre state a numero chiuso?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA – MEDIA La domanda iniziale è: queste attività hanno conseguenze sulla sicurezza, salute, ecc. dei cittadini? Se la risposta è positiva, è molto probabile che l’inizio attività rimarrà in qualche modo vincolato. Analizzando la normativa di questi servizi si può ritenere che le tabaccherie rimarranno regolamentate perché hanno effetti sulla finanza pubblica, lo stesso vale per i distributori di carburante. Sicuramente le edicole dovrebbero essere liberalizzate, perché non vi sono esigenze costituzionali per una loro programmazione. Incerto il destino della normativa sui taxi, rimessa in discussione fin dal 2006. Tra qualche mese ne sapremo di più.

ENTI COMPETENTI SULLA SCIA
Dove ci si rivolge per conoscere quali attività sono soggette alla Scia?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA – BASSA
Una risposta sicura è semre stata difficile anche quando, per vent’anni, la Scia si chiamava Dia. E questo è stato uno dei motivi per cui la Dia ha avuto un’applicazione limitata. In parecchi casi gli enti competenti (Comuni, Camere di commercio, questure, ecc.) non si assumevano la responsabilità di decidere se fosse necessaria la Dia o la richiesta di autorizzazione. Nell’ultimo quinquennio lo Stato e parecchie Regioni hanno emanato disposizioni ad hoc che prevedono la Dia, ora Scia. Da ultimo lo Stato l’ha fatto con il Dlgs 59/2010, direttiva servizi. Oggi è ancora necessario, prima di fare le pratiche di avvio di un’attività rivolgersi ai singoli enti competenti, ma la necessità informativa del cittadino sarà presto soddisfatta, perché la legge 106/2011, articolo 6, impone a ciascun ente di pubblicare sui propri siti i procedimenti di competenza entro il 31 ottobre 2011.

IDRAULICO: LE REGOLE PER AVVIARE L’ATTIVITÀ
Quali saranno le nuove regole per iniziare un’attività di idraulico?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA – MEDIA
È molto probabile che per questa attività continueranno a essere previsti i requisiti professionali, perché ci sono dei profili di sicurezza per i cittadini (uno dei principi costituzionali che giustificano i vincoli preventivi). Già ora l’attività si inizia con la Scia (Dm 37/2008). La normativa ha però urgente necessità di una revisione dei requisiti professionali richiesti, indicati con espressioni spesso ambigue che richiedono continui interventi chiarificatori da parte del ministero dello Sviluppo economico. Il fatto più grave è tuttora dato dal fatto che una persona, competente nel lavoro di idraulico, se non ha i documenti formali richiesti dal decreto n. 37 non potrà mai avviare un’attività in proprio. Le norme di altri settori che pongono vincoli professionali prevedono sempre una soluzione residuale: frequentare un corso regionale e sostenere un esame. Questa soluzione deve essere prevista anche per gli impiantisti.

LIBERALIZZAZIONI, I TEMPI GIUSTI
Non è chiaro quali attività economiche saranno liberalizzate entro quattro mesi e quali entro un anno.

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA – ALTA
È un’incertezza che rimarrà fino a settembre 2012 perché l’articolo 3 della manovra è un complesso di norme di principio che rinviano a successivi adempimenti a carico dello Stato e altri enti. Possiamo suddividere l’articolo 3 in due blocchi. I commi 1-4 puntano soprattutto all’obiettivo di liberalizzare le attività anticipando l’attuazione del futuro articolo 41 della Costituzione che stabilisce il principio: tutto è libero se non è vietato dalle leggi statali o regionali. Potrebbe essere liberalizzato in teoria l’avvio di tutte le attività d’impresa salvo che non ci siano profili prevalenti che riguardano la sicurezza, l’utilità sociale, eccetera. Stato, Regioni, Comuni e Province, entro settembre 2012, devono eliminare i vincoli che contrastano con i principi costituzionali. Se la liberalizzazione non viene effettuata, dopo questa data si applicherà automaticamente la Scia; è una magra consolazione perché significa che i vincoli sostanziali rimarranno. I commi 6-11 puntano in prevalenza all’obiettivo di semplificare e ridurre alcune restrizioni che pesano sulle attività economiche che comunque, anche se in misura marginale, rimarranno regolamentate nella fase di avvio. Questo è un impegno affidato allo Stato che dovrà concluderlo entro dicembre 2011.

MANOVRA E LETTURA DEI VINCOLI
L’articolo 3 afferma che le disposizioni delle restrizioni all’avvio dell’attività devono essere interpretate in modo restrittivo: non è contraddittorio con l’obiettivo della liberalizzazione?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA – ALTA
L’articolo 3 della manovra si è posto due obiettivi: quello di liberalizzare l’avvio di attività che non comportano rischi per la sicurezza, l’utilità sociale, eccetera; quello di semplificare l’avvio per le attività per cui comunque è opportuno un certo controllo pubblico. Quindi anche tra dodici mesi avremo delle attività il cui inizio sarà più o meno intensamente controllato dall’autorità pubblica. Tra queste attività potrebbero esserci ad esempio le tabaccherie, le sale giochi, le autoscuole. La manovra stabilisce che i funzionari pubblici e, in caso di controversie, i giudici, devono applicare le specifiche norme restrittive della libertà d’impresa, in modo che alle parole usate per definire i vincoli venga dato un significato più ristretto di quello del linguaggio comune. In altri termini, quando ci sono vincoli all’inizio di attività non si può dare un’interpretazione più ampia di quanto è scritto.

NEGOZI CON LIBERTÀ DI ORARIO
Quali categorie di esercizi commerciali usufruiscono della libertà di orari di apertura e chiusura?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA – BASSA
In un primo momento, secondo l’opinione prevalente anche di esperti, si è ritenuto che la liberalizzazione totale degli orari riguardasse solo il commercio al dettaglio sia piccolo che grande. In realtà questa liberalizzazione riguarda anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, pizzerie, ristoranti, eccetera perché la norma indicata nella legge 111/2011 articolo 35, comma 6, ora modificata dall’articolo 6, comma 4 del Dl 138, richiama l’elenco delle restrizioni delle attività economiche che la legge 248/2006, articolo 3, intendeva eliminare. Questo elenco di restrizioni si applicava e si applica tuttora sia ai negozi che agli esercizi di somministrazione, che oggi quindi potranno rimanere aperti per 24 ore consecutive e non solo nelle località turistiche. Qualcuno ritiene che questa novità sia in vigore dal 13 agosto, ma il comma 7 della legge 111 impone alle Regioni e ai Comuni, che sono gli enti che hanno la competenza per la regolamentazione puntuale, di adeguare i loro provvedimenti sugli orari entro il 1º gennaio 2012. Rimane di certo qualche questione aperta, e forse la più importante riguarda le ordinanze urgenti dei sindaci emanate per esigenze di ordine pubblico che, in certi casi, fissano dei limiti all’apertura serale dei bar e simili.

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