L’evasione Irap non è reato

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’evasione dell’Irap non ha rilevanza penale. Almeno sulla base dell’articolo 2 del decreto legislativo 274 del 2000 che sanziona la dichiarazione fraudolenta. Di conseguenza non può essere disposto il sequestro per equivalente di un profitto del reato che comprende anche l’importo del mancato pagamento dell’imposta regionale. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 11147 della Terza sezione penale depositata ieri. Il Gip del tribunale di Nocera aveva invece disposto la misura cautelare patrimoniale sui conti correnti intestati al rappresentante legale di una srl che, con una classica frode carosello, avrebbe, secondo l’accusa, realizzato una cospicua evasione attraverso l’emissione da parte delle imprese “cartiere” di fatture per operazioni inesistenti.
Il giudice delle indagini preliminari sottolineava che nei reati fiscali la confisca per equivalente deve essere considerata estesa anche al profitto del reato e non solo al prezzo. Pertanto, nella condotta esaminata, il vantaggio commerciale ottenuto dalla società doveva essere individuato «dalla somma tra il mancato pagamento dell’Irap sui redditi relativi all’anno solare 2008 e l’importo dell’Iva indebitamente incamerata nel medesimo esercizio». In totale il conto presentato all’imprenditore era di 934mila euro. A tanto, infatti, sarebbe ammontato il vantaggio secondo le modalità di calcolo considerate legittime.
La tesi del Gip era però stata contesta dalla difesa facendo notare, tra l’altro, che nel conteggio si sarebbe tenuto conto anche di oltre 182mila euro ascrivibili a titolo Irap, quando invece la normativa penale tributaria non avrebbe permesso un simile tipo di intervento.
Linea accolta dalla Cassazione che ha annullato per questa ragione l’ordinanza del Gip di Nocera rinviandogli il procedimento per una decisione che tenga conto anche delle nuove indicazioni. Per la Cassazione, infatti, ed è la premessa logica, è ormai un principio consolidato di diritto, più volte affermato dalla stessa Corte, che il sequestro e la confisca per equivalente, che hanno per obiettivo la privazione di qualsiasi beneficio economico dalla commissione dell’illecito, non possono avere per oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria deve procedere, anche in sede di sequestro, alla valutazione dell’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto.
Nel procedimento approdato alla Corte, peraltro, il Gip, per la determinazione del profitto del reato, ha sbagliato, tenendo conto del (presunto) mancato pagamento dell’Irap sui redditi del 2008, quando invece la legge non attribuisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, «non trattandosi di un’imposta in senso tecnico». Così «le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000 sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva (si veda la circolare del ministero delle Finanze 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l’esclusione della dichiarazione Irap con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito»).
Il reato delineato dall’articolo 2 del decreto – reato di pericolo concreto nella lettura della Cassazione – tutela il bene giuridico patrimoniale della legittima percezione del tributo da parte dell’Erario ed è all’indebito vantaggio d’imposta (sui redditi e dell’Iva), deducibile dalle relative dichiarazioni annuali, che bisogna invece fare riferimento per arrivare all’individuazione del reato.

LA SENTENZA
Nella fattispecie in esame il Tribunale, per la quantificazione del profitto del reato erroneamente ha tenuto conto anche dell’asserito mancato pagamento dell’Irap sui redditi relativi all’anno 2008, laddove la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di imposta in senso tecnico) e le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva (vedi la circolare n. 154/E…).

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