L’esenzione Ici «resiste» al catasto

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’esenzione Ici per gli enti no profit spetta anche se l’utilizzazione degli immobili sia in contrasto con la destinazione catastale. Così la Cassazione con la sentenza 19732/2010. L’articolo 7, lettera i), del Dlgs 504/92 esonera gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, religiose e di culto. Dopo il tentativo di applicare l’esonero alle attività connesse a finalità religiose ancorché svolte in forma commerciale, la legge 248/05 ha riproposto l’esenzione estendendola a tutti gli enti no profit «a prescindere dalla natura eventualmente commerciale» delle attività, ponendosi in contrasto con la Cassazione. Si era così creata una situazione di vantaggio, soprattutto per gli enti ecclesiastici, censurabile in relazione alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Il legislatore è poi intervenuto con la legge 266/05 per neutralizzare gli effetti retroattivi della disposizione, impedendo il rimborso dell’imposta versata negli anni precedenti, norma da ritenersi superflua avendo la Cassazione affermato che le modifiche 2005-2006 non hanno natura interpretativa (sentenza 24500/09). In un secondo momento, con la legge 248/06, restringendo l’esenzione alle sole attività non esclusivamente commerciali. I dubbi applicativi sono tuttavia rimasti perché l’avverbio «esclusivamente» introduce un concetto di attività a carattere «parzialmente commerciale», senza considerare che un’attività è commerciale o non lo è. La Cassazione, inoltre, chiarisce che la classificazione catastale non ha rilevanza ai fini del riconoscimento dell’esenzione. Nella fattispecie i giudici d’appello avevano escluso l’esenzione in quanto negli immobili accatastati come negozi, magazzini e garage non era possibile esercitare attività istituzionale: l’esenzione sarebbe scattata solo dopo il cambio di destinazione e il classamento nella categoria B4 (uffici pubblici). Ma per la Cassazione la situazione di fatto deve prevalere rispetto all’accatastamento del fabbricato. Non è poi possibile invocare i precedenti giurisprudenziali riguardanti il diverso problema del riconoscimento della ruralità di un immobile in quanto connessa alla nozione di fabbricato ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 504/92, mentre nel nostro caso si tratta di accertare l’utilizzazione effettiva dell’immobile.

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