È legge la tassa sulle calamità naturali

Fonte: Il Sole 24 Ore

È legge la riforma della della Protezione civile. Ieri l’aula del Senato ha approvato in via definitiva il testo di conversione del decreto legge presentato dal governo, con il solo voto contrario della Lega Nord. Ha votato a favore invece anche l’Italia dei Valori, che pure ha parlato di «mezza riforma».
Il no della Lega si fonda sulla cosiddetta «tassa sulle calamità» prevista nel testo. Si stabilisce, infatti, che in caso di necessità di risorse finanziarie, causa la carenza del fondo imprevisti presso il ministero dell’Economia, lo stesso fondo «viene reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, del l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonchè dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante». L’incremento dell’accisa e il conseguente aumento del prezzo non può comunque superare i 5 centesimi al litro.
Oltre questo aspetto è certo che il Dipartimento oggi guidato dal prefetto Franco Gabrielli con il riordino licenziato dal Parlamento si pone al di là di un solco incolmabile segnato dalla riforma oltre la Protezione di Guido Bertolaso. Stop definitivo alla gestione dei grandi eventi, la legge è chiara: limita, infatti, l’ambito di azione del Dipartimento alla «previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio».
Il provvedimento conferma per il presidente del Consiglio la titolarità delle funzioni di coordinamento a livello centrale in materia, con la facoltà di delega a un ministro con portafoglio o al sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio. Cambiano, poi, i termini per la dichiarazione dello stato di emergenza, che implicano la gestione di un commissario. Il nuovo limite massimo stabilito alle gestioni commissariali è di 90 giorni, prorogabile «di regola» per non più di 60: cinque mesi in totale, dunque. Il potere di ordinanza è attribuito al capo della Protezione civile, acquisita l’intesa con le Regioni interessate.
Dopo il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza l’emanazione delle ordinanze necessita del «concerto» preventivo del ministero dell’Economia, per i soli aspetti finanziari. E le ordinanze, si legge nel testo «possono disporre esclusivamente in ordine all’organizzazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonché di quelli strettamente indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate». L’articolato, poi, prevede il passaggio ai vigili del fuoco della flotta aerea di Stato contro gli incendi boschivi. La norma, infine, ha una coda polemica: l’ultimo punto della legge prevede che sul sito della Protezione civile vengano rese disponibili le informazioni sugli appalti per i grandi eventi.
Si tratta di una misura criticata dal prefetto Gabrielli, che l’ha definita «non compatibile con il nuovo assetto della Protezione civile nel momento in cui i grandi eventi scompaiono dal novero delle proprie competenze».

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