Le passività gonfiano le perdite dell’ente

Fonte: Il Sole 24 Ore

Niente aggiramenti della contabilità e delle regole e responsabilità pubblicistiche. Il decreto 8 gennaio 2012 del tribunale di Palermo sulla non fallibilità di una partecipata strumentale chiude il cerchio e indirettamente costituisce un passo decisivo verso la definitiva assimilazione delle società partecipate «strumentali» agli enti pubblici economici.

Sancire la non fallibilità delle società strumentali «in house», da parte del tribunale di Palermo (che comunque richiama ampia precedente giurisprudenza concordante), significa chiarire in modo molto evidente che l’applicazione delle regole civilistiche (norme sul fallimento, per esempio), o pubblicistiche (assunzione per concorsi, obbligo di applicare il codice dei contratti per gli appalti) non discende solo dalla natura giuridica della società.

È fondamentale è comprendere quello che materialmente la partecipata fa, verso chi rivolge il servizio, da chi ricava i compensi, se svolge le attività nel mercato concorrenziale o meno.

Lo ha già sottolineato il Consiglio di stato che per le società per azioni pubbliche, è necessario distinguere le società che svolgono attività di impresa vera e propria, da quelle che esercitano attività amministrativa. Questo secondo tipo di società non è soggetto a fallimento, perché nella realtà è parte integrante della pubblica amministrazione, pur svolgendo funzioni amministrative sulla base di un’organizzazione privatistica.

Il tribunale di Palermo sottolinea che non è necessario, per escludere la sottoposizione a fallimento o ad amministrazione straordinaria di una partecipata, giungere alla conclusione estrema di considerarla ente pubblico in senso sostanziale. La qualità privatistica non può essere negata, anche perché la complessa normativa sui servizi pubblici rende legittima la scelta di un comune di organizzare ed erogare i servizi mediante una società.

Il decreto, tuttavia, evidenzia che quando un comune o una provincia costituisce una partecipata che opera al di fuori del mercato, per svolgere al proprio posto attività amministrativa, sicché il vero cliente della società non sono i cittadini, bensì l’ente costituente stesso, deve essere avere piena consapevolezza di cosa va incontro.

Spiega il tribunale che il conseguimento dell’interesse pubblico attraverso un soggetto privatistico partecipato «comporta anche l’assunzione del rischio della sua cessazione a seguito del fallimento».

Dunque, gli enti locali non possono trasferire sulle società partecipate le conseguenze della cattiva amministrazione.

Responsabile resta sempre e comunque l’ente, col suo bilancio. A prescindere dal venire in essere dell’auspicata, ma ancora assente, contabilità consolidata.

I debiti delle partecipate appartenenti a tale modello sono comunque debiti del comune.

La responsabilità, allora, individuale non è solo dei componenti degli organi di amministrazione delle partecipate, ma necessariamente anche del socio e dei dirigenti chiamati a coordinare e dirigere le società in house come fossero uffici comunali.

Il decreto del tribunale, in questo senso, si salda con la riforma dei controlli (decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012), la quale non a caso estende proprio alle partecipate sistemi di verifica e pervasiva ingerenza, per evitare che l’ente locale possa credere di disinteressarsi dell’andamento della partecipata e cavarsela con la sua ammissione a procedure fallimentari.

Luigi Oliveri

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