L’assunzione degli oneri per la copertura assicurativa di volontari da parte degli Comuni

di AMEDEO SCARSELLA

Un Comune gestisce il servizio di bibliotecario presso i locali comunali sulla base del regolamento comunale della biblioteca civica con personale volontario, non retribuito e coordinato da dipendente comunale appositamente individuato. Il sindaco di tale Comune ha formulato richiesta di parere volta a conoscere se sia possibile assumere gli oneri relativi alla stipula di apposite polizze assicurative dirette a fornire copertura dai rischi di infortunio, malattia e responsabilità verso terzi per cittadini che intendono prestare servizio volontario a titolo individuale.

L’eccezionalità della gratuità del lavoro

La Corte dei conti, sezione del Piemonte, con delibera n. 126 del 29 giugno 2017 analizza i casi in cui è eccezionalmente ammesso l’utilizzo di lavoro volontario. Premette, infatti, che “al fine di evitare l’instaurazione surrettizia di forme di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non disciplinate dalla legge, ancorché a titolo precario, interinale ed occasionale, il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è presidiato dalla generale previsione di accesso tramite concorso, passibile di essere superata solo in forza di una disposizione di legge (art. 97, comma 4, Cost.). Peraltro, il rapporto di lavoro subordinato riveste un carattere necessariamente oneroso in aderenza al dettato dell’art. 36 della Costituzione”.
Le eccezioni alla necessaria onerosità del rapporto di lavoro possono essere previste soltanto dalla legge. Fra esse rileva, per quanto concerne la fattispecie oggetto del quesito, il lavoro prestato gratuitamente attraverso le “organizzazioni di volontariato”.

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