L’aspettativa per mandato elettorale non giustifica l’esercizio di attività extraistituzionali

di VINCENZO GIANNOTTI

La Corte dei conti in sede giurisdizionale affronta il problema della compatibilità del lavoro extraistituzionale da parte di un dipendente pubblico in part-time che abbia richiesto l’aspettativa per mandato elettorale. I giudici contabili evidenziano, in merito al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, quanto segue: a) le disposizioni legislative (legge 23 dicembre 1996, n. 662) vietano, in assenza di previa autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza, l’assunzione di incarichi retribuiti presso altre amministrazioni; b) le disposizioni regolamentari dell’Ente locale possono prevedere ulteriori restrizioni anche nei confronti dei privati, nella piena legittimità della scelta; c) nessuna disposizione legislativa permette al dipendente in aspettativa elettorale di bypassare le disposizioni legislative o regolamentari. Il dipendente pubblico, pertanto, in situazione di part-time, non previamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza è stato condannato al danno erariale corrispondente a tutte le retribuzioni percepite in assenza di previa autorizzazione da parte della propria amministrazione di appartenenza. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con la sentenza 9 giugno 2017, n. 264 qui di seguito commentata.

La vicenda

Un dipendente di un Ente locale, assunto a tempo indeterminato e successivamente posto in part-time con orario di lavoro non superiore al 50%, era stato abilitato dall’amministrazione di appartenenza a svolgere incarichi professionali esterni. Successivamente l’amministrazione aveva disposto, con proprio regolamento, il divieto di svolgere, anche per il personale a tempo parziale, attività professionali all’interno del territorio comunale, al fine di evitare possibili conflitti di interessi da parte del dipendente. La Procura della Corte dei conti, a fronte delle attività professionali esterne non previamente autorizzate, svolte dal citato dipendente ne ha disposto il rinvio a giudizio prospettando il danno erariale pari alle somme dallo stesso percepite per le citate attività professionali esercitate in costanza del citato rapporto di lavoro, a nulla rilevando il fatto che il citato dipendente avesse ottenuto l’aspettativa per mandato elettorale (nel caso di specie era stato eletto Sindaco del Comune di appartenenza).

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