La vicinanza tra abitazione e luogo di lavoro esclude l’infortunio in itinere

di VINCENZO GIANNOTTI

La Suprema Corte, nella sentenza 12 settembre 2017, n. 21122, solleva l’INAIL dal pagamento dell’infortunio in itinere qualora la causa dello stesso sia avvenuta nel percorso abitazione-luogo di lavoro con utilizzo della propria vettura, considerando che la distanza dalla propria abitazione al posto di lavoro era raggiungibile facilmente a piedi, anche a fronte della presenza di sensi unici e traffico. A nulla sono valse le doglianze del dirigente pubblico che aveva avuto specifica autorizzazione all’utilizzo della vettura con a disposizione anche il relativo parcheggio, né la chiamata di urgenza poteva giustificare il percorso in vettura.

La circostanza

Un dirigente medico era stato autorizzato dalla propria amministrazione ad utilizzare la propria vettura personale per raggiungere il proprio posto di lavoro, autorizzando lo stesso anche all’utilizzo di un parcheggio dedicato all’interno dell’Ospedale. A fronte di una sua chiamata per prestazione in urgenza, il citato dirigente medico utilizzando la propria vettura effettuava un incidente stradale, chiedendo all’INAIL il risarcimento per inabilità temporanea assoluta, oltre all’eventuale inabilità permanente, facendo rientrare il citato incidente quale infortunio sul lavoro in itinere.

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