La valutazione guarda all’esterno

Fonte: Italia Oggi

Per la commissione nazionale per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni i segretari e i direttori generali non devono far parte degli Organismi indipendenti di valutazione; il numero dei suoi componenti deve essere di 1 o 3 e gli enti devono ispirarsi in sede regolamentare ai principi dettati per le amministrazioni statali. Sono queste le indicazioni (disponibili sul sito www.civit.it) che la Civit ha fornito nei giorni scorsi in risposta ai quesiti posti da numerose amministrazioni locali. Ricordiamo che tutti gli enti locali devono entro la fine dell’anno adottare le modifiche regolamentari necessarie per dare applicazione alle prescrizioni del dlgs n. 150/2009, cosiddetta legge Brunetta, tra cui è prevista la regolamentazione e istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione in luogo dei nuclei. Si deve subito premettere che alcune di queste indicazioni sembrano lesive della autonomia lasciata dalla legge alle singole amministrazioni locali e che, per ciò che riguarda i segretari, sono in palese contraddizione con le indicazioni che la stessa Commissione ha dettato con la deliberazione n. 4/2010. In tale provvedimento era stata indicata come legittima e, per molti aspetti, opportuna la composizione mista tra interni ed esterni dell’Oiv: negare la partecipazione dei segretari e dei direttori generali equivale a dire che la composizione deve essere esclusivamente esterna, in quanto tali soggetti sono gli unici interni che possono partecipare all’Organismo. Nel giudizio della Commissione il numero dei componenti tali organismi deve essere di 1 o 3, in quanto ciò viene prescritto dall’articolo 14. Nei piccoli comuni la composizione può essere monocratica ovvero si può dare corso ad una gestione associata. Forma di gestione che peraltro appare, alla luce delle esperienze fin qui maturate, assai auspicabile. Il parere reso alla provincia di Olbia si esprime in senso contrario alla possibilità di prevedere che il numero dei componenti sia di 2. Questa indicazione è opinabile, in quanto l’articolo 14 del dlgs n. 150/2009 non è direttamente applicabile agli enti locali. In tal modo non si resta nell’ambito delle indicazioni di principio: si entra sicuramente nel dettaglio. I segretari non possono far parte dell’Organismo se lo stesso svolge compiti di valutazione nei loro confronti in quanto in tal modo si determina una «inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato». Ed ancora, comunque, l’Oiv concorre alla definizione della proposta di metodologia di valutazione. Tali considerazioni valgono anche per i direttori generali. Deve essere assolutamente contestata la considerazione per cui la esclusione del segretario e del direttore generale dipendono anche dal fatto che la esigenza di assicurare la totale indipendenza dall’organo di indirizzo politico amministrativo, il che «risulterebbe compromesso qualora si ammettesse la partecipazione del segretario comunale alla formazione dell’Organismo»: è vero che il segretario e il direttore generale sono nominati dal sindaco, ma i componenti dell’Oiv non sono nominati anche da lui? La Commissione esclude la possibilità che coloro che hanno o hanno avuto negli ultimi due anni incarichi in partiti politici e/o organizzazioni sindacali possano far parte dell’Oiv. Appare opportuno che i regolamenti estendano questo divieto anche agli amministratori locali di altri enti. Infine, circa i requisiti individuali per la Civit si deve fare riferimento a quelli assai rigorosi, anche se per alcuni aspetti cervellotici dettati per lo stato (ad esempio per tutti gli ingegneri e non solo per quelli gestionali, non è richiesto alcun requisito ulteriore di studio o di esperienza nella gestione del personale o nella valutazione). Ovviamente il riferimento va ai principi di carattere generale: la stessa Commissione, ad esempio, ha chiarito che il vincolo della esclusività non si applica ai piccoli comuni; così come le previsioni che escludono i pensionati o che indicano una età media assumono un valore meramente orientativo.

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