La Scia? È una scatola vuota

Fonte: Italia Oggi

La Scia non si applica ai procedimenti edilizi, almeno secondo il punto di vista di Anci Toscana ampiamente illustrato in una circolare del 17 settembre scorso. Fin da subito, ovvero dall’entrata in vigore, il 30 luglio scorso, della legge 122/2010, si è posto, per tutti i comuni nonché per i professionisti, il problema se le novità conseguenti alla sostituzione della Scia alla più nota Dichiarazione d’inizio attività prevista dall’art. 19 della legge 241/1990 avrebbe riguardato anche i procedimenti edilizi la cui Dia regola alcune fattispecie in materia edilizia previste dal dpr 380/2001. La questione non è di poco conto, al di là del fatto che l’acronimo Dia contraddistingue due distinti procedimenti: la dichiarazione di inizio attività prevista dalla legge 241 e che viene utilizzata per l’apertura di attività quali negozi, passaggi di proprietà nei bar, ma anche estetisti, acconciatori, tinto-lavanderie, meccanici ecc. ma anche la denuncia edilizia il cui ambito di intervento è espressamente delineato dagli articoli 22 e 23 del già indicato dpr 380 del 2001. Sulla corretta interpretazione da fornire alle nuove disposizioni, a dire il vero, e per cercare quindi di dirimere la questione contrastata, era intervenuto, primo tra tutti, l’ufficio legislativo del ministro per la semplificazione normativa in una nota diretta all’assessore all’urbanistica della regione Lombardia sostenendo l’applicabilità generale del nuovo istituto. A diverse conclusioni, invece, perviene la circolare dell’Anci Toscana, che anzi confuta, punto per punto, le considerazioni del ministero. Articolata in 11 punti la circolare premette la necessità di affrontare la questione «a seguito della grande incertezza causata dall’assenza di un esplicito richiamo tra le norme innovate, al Testo unico statale del 2001». Del resto, introduce la circolare, dubbi sull’applicabilità o meno della Scia al settore edilizio emergono anche dai lavori parlamentari, sia dall’intervento dei relatori che ne rilevano l’incertezza, sia dal dossier del servizio studi della camera che aveva richiamato la necessità di abrogare, nel caso, la corrispondente disposizione nel testo unico per l’edilizia, dpr 380/2001. Peraltro osserva anche l’Anci Toscana «il regime della denuncia di inizio attività in ambito edilizio costituisce un corpus organico caratterizzato da regole proprie, derogatorie (ossia in rapporto di species a genus) della disciplina generale posta dalla legge 241/90» e di conseguenza non può essere modificato da una legge generale per un principio di diritto. Ma la questione più complessa presa in considerazione nella circolare del 17 settembre è quella collegata agli aspetti sanzionatori. «L’apparato sanzionatorio che la legge sul procedimento introduce per l’ipotesi di carenza dei presupposti della segnalazione, si afferma infatti, appare del tutto inidoneo a regolare la repressione degli interventi abusivi. Ciò in quanto i canoni dell’ordinamento edilizio, risalenti alla legge 47/85 ed oggi codificati dall’art. 27 del Testo unico statale che impongono in ogni caso la demolizione ed il ripristino dei luoghi in caso di contrasto tra l’opera e le previsioni urbanistiche – divergono sostanzialmente dalla disciplina sanzionatoria del terzo comma dell’art. 19 della legge 241/1990». Peraltro, evidenzia ancora la circolare, sarebbero necessari «ulteriori, adattamenti dell’istituto generale al campo edilizio per la cosiddetta superDia, la Dia straordinaria prevista da talune norme regionali sul cosiddetto piano casa, le Dia in variante a permesso di costruire; il principio di alternatività tra Dia e permesso (art. 22, comma 3, del testo unico), l’applicazione delle misure di salvaguardia agli interventi soggetti a denuncia: regolazioni tipiche dell’ordinamento settoriale cui l’art. 19 della legge sul procedimento non offre risposta alcuna».

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