La sauna e il bagno turco in un centro yoga non rientrano nella disciplina degli estetisti

La sauna e il bagno turco in un centro yoga non rientrano nella disciplina degli estetisti. Ad esprimere tale massima è il TAR Piemonte mediante sentenza in forma semplificata 10 gennaio 2017, n. 46. I giudici hanno infatti ritenuto che la qualificazione giuridica delle discipline bio-naturali non sono assimilabili all’attività di estetista e non soggiacciono alla regolamentazione dettata per l’abilitazione professionale e le condizioni di esercizio. L’orientamento non muta con l’entrata in vigore del d.m. 15 ottobre 2015 n. 206, poiché le saune ed i bagni di vapore erano già inclusi tra le apparecchiature per uso estetico all’allegato A della legge n. 1 del 1990.

Il provvedimento del Comune (autorizzazione negata)

La questione da cui origina la sentenza riguarda un Comune che aveva negato con provvedimento l’autorizzazione all’utilizzo dei locali sauna e bagno turco ad un centro yoga. Avverso tale provvedimento il ricorrente adiva il TAR competente per l’annullamento dello stesso.
I giudici del TAR hanno ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, per la manifesta fondatezza del ricorso.
Il provvedimento di diffida emesso dal Comune, in mancanza di qualsiasi indizio del concreto svolgimento di un’attività corrispondente a quella prevista dall’art. 1 l. n. 1/90 (di estetista) tale da richiedere la presenza di personale dotato della specifica qualifica professionale, risulta affetto dai denunciati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti .
La qualificazione giuridica delle discipline bio-naturali, che non sono assimilabili all’attività di estetista e non soggiacciono alla regolamentazione dettata per l’abilitazione professionale e le condizioni di esercizio dei massaggi estetici

Utilizzo dei locali sauna e bagno turco in un centro yoga

La legge n. 1 del 1990 stabilisce, all’art. 1, che l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Il terzo comma dell’art. 1 ne esclude poi espressamente le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, e le attività svolte professionalmente dal ricorrente sono riconducibili alla pratica del massaggio bio-naturale. In proposito, merita adesione l’orientamento del tutto prevalente in giurisprudenza, secondo il quale non sono sovrapponibili le attività di estetista con quelle implicanti l’esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico.
La diversità oggettiva tra i due ambiti professionali si desume anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha annullato le norme regionali con le quali si era tentato di regolamentare l’esercizio delle discipline bio-naturali per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché l’individuazione di una nuova professione costituisce materia sottoposta alla concorrenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni (cfr. Corte cost., sent. n. 98/2013). In assenza di una disciplina legislativa statale che regolamenti i requisiti per l’esercizio di pratiche bio-naturali, deve ritenersi che l’attività di massaggiatore svolta dal ricorrente rientri tra quelle non organizzate e liberamente esercitabili.
Le conclusioni non mutano per effetto dell’entrata in vigore del d.m. 15 ottobre 2015 n. 206, poiché le saune ed i bagni di vapore erano già inclusi tra le apparecchiature all’allegato A della legge n. 1 del 1990.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *