La liceità del trattamento dei dati personali considerando il Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

di DOMENICO TROMBINO

Si parla di trattamento dei personali, secondo le definizioni che ci offrono gli artt. 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il trattamento, sì inteso, è giustificabile in generale sulla base dei fondamenti giuridici contemplati sia nell’ordinamento comunitario che in quello nazionale. Sono in linea, sotto questo profilo, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. L’art. 6 di quest’ultimo, rubricato Liceità del trattamento, sviluppa normativamente tale tema con completezza.

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Nel primo comma sono espressamente elencate le condizioni di liceità (dal consenso all’interesse legittimo del titolare e/o dei terzi, passando dai rapporti contrattuali, dagli interessi vitali del titolare e/o di terzi, dagli obblighi di legge e dall’interesse pubblico e/o dall’esercizio di pubblici poteri); nel secondo è introdotta la clausola d’integrazione espressa da parte degli Stati membri; nel terzo comma la clausola di residualità generale, con specifico riferimento alle condizioni di rilievo pubblico contenute nella lettera c) ed e) del primo comma; nel quarto si disciplina la fattispecie del trattamento di dati per finalità diverse da quella per la quale i dati personali sono stati originariamente raccolti.

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FORMAZIONE
Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali: quali adempimenti per la Pubblica Amministrazione?
Trento, 5 aprile 2018

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