La legge Brunetta fa pochi sconti

Fonte: Italia Oggi

La legge Brunetta è pienamente operativa e deve essere applicata dalle singole amministrazioni pubbliche: solamente le disposizioni che premiano i meritevoli sono in buona parte state rinviate. E l’introduzione delle fasce di merito è stata limitata alle risorse aggiuntive nello stato e una intesa tra governo, sindacati ed associazioni degli enti locali ne definirà la sorte immediata per le regioni, i comuni e le province. Le disposizioni sulle relazioni sindacali, per come precisato dalla recente circolare n. 7/2011 del dipartimento della Funzione pubblica, sono immediatamente applicabili. Non vi sono dubbi sulla piena applicazione delle nuove regole sui procedimenti e sulle sanzioni disciplinari. Come ribadito dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, le singole amministrazioni devono dare applicazione alle limitazioni allo spoils system, in particolare per il più rigido tetto imposto alle assunzioni a tempo determinato di dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti, di responsabili per la copertura di posti vacanti in dotazione organica. Per cui non ha alcun fondamento la tesi che, soprattutto ad iniziativa delle organizzazioni sindacali, sta circolando, in base alla quale l’applicazione del dlgs n. 150/2009 è stata completamente rinviata alla stipula dei nuovi contratti nazionali e gli enti locali non devono adottare alcun atto. In particolare, tutti gli enti locali devono recepire le modifiche organizzative e le nuove regole sulla misurazione e valutazione delle performance. Occorre al riguardo ricordare che la legge c.d. Brunetta espressamente stabilisce che, a partire dall’anno 2011, non possono essere erogati compensi legati alle performance, cioè la indennità di produttività per i dipendenti e quella di risultato per i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e le alte professionalità, se l’ente non si è data una metodologia di valutazione adeguata ai principi innovativi dettati dal legislatore. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che tali indennità per il 2010 possono essere erogate, anche se le valutazioni sono effettuate nel 2011, mentre quelle relative alle attività svolte a partire da quest’anno non possono essere erogate in assenza di tale adeguamento. Ricordiamo che, come in un gioco di scatole cinesi, l’approvazione delle nuove metodologie di valutazione si deve basare sulla proposta avanzata dal nucleo o organismo indipendente di valutazione. Il che richiede che il regolamento dell’ente ne abbia dettato la disciplina e che il sindaco o presidente di provincia abbia provveduto alla nomina dei suoi componenti. Altro passaggio essenziale, anche se lo spostamento fino al 30 giugno del termine per l’approvazione dei bilanci preventivi pesa negativamente, è costituito dalla adozione di obiettivi individuali e di performance organizzativa adeguati rispetto ai vincoli stringenti dettati dal legislatore ed organizzati in modo da rispondere ai requisiti previsti dal legislatore per il piano delle performance. Come chiarito dal dipartimento della Funzione Pubblica, le disposizioni sulle relazioni sindacali sono immediatamente operative, in particolare per gli aspetti relativi alla limitazione alla semplice informazione delle relazioni sindacali sugli atti di gestione del rapporto di lavoro adottati dai dirigenti con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro. Ed ancora, sono immediatamente applicabili le disapplicazioni delle parti dei contratti collettivi nazionali di lavoro in contrasto con la legge Brunetta., Mentre negli enti locali, a differenza di quanto previsto per lo stato, le norme dei contratti decentrati in contrasto con il dlgs 150/2009 continueranno ad essere applicabili per tutto il 2011 e, di fatto, anche per tutto il prossimo anno.

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