La gara non ha preferenze

Fonte: Italia Oggi

Sono vietate le clausole che introducono preferenze territoriali per l’accesso alle gare e nella valutazione delle offerte; il divieto si applica ai contratti di qualsiasi importo. Lo precisa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha pubblicato sul proprio sito il comunicato del 20 ottobre 2010 con il quale richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti in merito all’illegittimità di clausole dei bandi e dei disciplinari di gara che impongono «preferenze territoriali». L’organismo di vigilanza, che in passato aveva già affrontato l’argomento, ma mai aveva sentito l’esigenza di emanare un comunicato ad hoc, fa in particolare riferimento alle previsioni che contemplano condizioni di partecipazione alle «gare, modalità di valutazione dell’offerta e di esecuzione dei relativi contratti che favoriscono imprese operanti sul territorio di riferimento, sotto il profilo, ad esempio, della richiesta della sede legale nel territorio come prerequisito per la partecipazione o dell’assegnazione di un punteggio più alto per l’avvenuto svolgimento di servizi/esperienze nel territorio. Tutte queste modalità che favoriscono soggetti già operanti sul territorio vengono ritenute dall’Autorità non conformi ai principi di uguaglianza e di libera circolazione delle persone e delle cose, dal momento che limitano il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (cfr. Corte cost., sentenza 22 dicembre 2006 n. 440). Il richiamo ai principi generali del Trattato è tale da rendere applicabile il divieto di preferenze territoriali sia ai contratti di valore superiore alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie, sia agli appalti di importo inferiore a tale soglia». L’Autorità ha affermato quindi che i bandi di gara «non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese». Il comunicato firmato dal presidente dell’Autorità, Giuseppe Brienza, ha chiarito che «simili clausole rappresentano, infatti, una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci».

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