La destinazione dei fondi europei per la gestione dei sistemi di illuminazione

di ALESSANDRA VILLA

Il TAR Lombardia (sentenza del 25 luglio 2017 n. 1671) – accogliendo il ricorso di una società privata che lamentava l’esclusione da un bando per l’implemento della capacità energetica degli impianti di illuminazione e la diffusione di servizi tecnologici integrati nella regione –specifica il seguente principio: i fondi europei per lo sviluppo urbano sostenibile non possono essere riservati esclusivamente ai soggetti pubblici nel caso in cui la gestione del servizio sia almeno in parte affidata a soggetti privati.
Tutto ha inizio con una delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia (deliberazione n. 5737 del 24 ottobre 2016), di attuazione della misura prevista dal POR – FESR 2014-2020 (Asse IV) volta a sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio attraverso “l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione, quali sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo della rete”.
La partecipazione all’iniziativa era limitata ai soli “Comuni lombardi anche in forma associata o aggregata […] fatta salva la possibilità di individuare, quale beneficiario, l’aggiudicatario individuato tramite selezione pubblica nell’ambito di un partenariato pubblico privato”.
Chiamato a decidere il ricorso di una società privata esclusa dal bando, il TAR Lombardia opera un distinguo tra la “causa” dell’operazione (la contrazione dei consumi e dei costi gestionali, e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso), la titolarità soggetti (i Comuni) chiamati alla gestione dei sistemi di illuminazione e la titolarità pubblica della proprietà degli impianti. Specifica, pertanto, come la titolarità del soggetti chiamati alla gestione dei sistemi di illuminazione, nonché la proprietà pubblica degli impianti non incidano sulla “causa” dell’operazione e, dunque, sul raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Ancora, il bando prevede, in alternativa alla proprietà comunale dell’impianto, la possibilità di procederne all’acquisizione una procedura di riscatto e l’immissione in possesso prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. Ora, l’imposizione di tale requisito ai fini dell’ammissibilità della domanda e non quale condizione per l’erogazione del contributo rischia di determinare l’inutilità dell’avvio della procedura di riscatto qualora il Comune non rientri, all’esito della procedura, tra i beneficiari del contributo.
Per i motivi richiamati, il TAR ha accolto il ricorso accolto e l’annullamento degli atti impugnati “nella parte in cui limitano l’accesso alla procedura in questione ai soli Comuni, proprietari di impianti di illuminazione o immessi nel relativo possesso”.

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