La corretta decorrenza delle progressioni economiche

di LIVIO BOIERO

Mediante il parere n. 49781/2017, la Ragioneria Generale dello Stato si credeva che avesse risolto tutti i problemi circa la corretta decorrenza delle progressioni orizzontali. Infatti, dopo la Funzione Pubblica e l’ARAN, anche la Ragioneria generale aveva sostenuto che le progressioni economiche non possono avere una decorrenza retroattiva al 1° gennaio dell’anno in cui le relative graduatorie sono approvate.

Il Mef si esprimeva così

Nello specifico, codesta amministrazione chiede un parere sulla corretta decorrenza delle progressioni, ricordando che l’ARAN con nota n. 7086 del 13 settembre 2016 e il Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 7259 del 5 febbraio 2014 hanno indicato come legittima la decorrenza economica e giuridica riferita all’anno in cui viene approvata la graduatoria.
Al riguardo si rappresenta che questo Dipartimento ha condiviso, con nota prot. n. 83583 del 27 ottobre 2014, il citato orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica ed ha ritenuto che la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse.
Pertanto, alla luce del consolidato orientamento in materia si conferma che, se il procedimento in oggetto si perfeziona nel corso dell’anno 2017, la decorrenza giuridica ed economica delle relative progressioni non può legittimamente essere retrodatata oltre il primo gennaio del medesimo anno
”.

Come si sono espresse le Sezioni regionali della Corte dei conti

Esaminando le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, emerge che, sul tema in trattazione, persistono dei dubbi. Invero, un sindaco ha recentemente chiesto alla Sezione Regionale di controllo per la Calabria di pronunciarsi sulla seguente questione: “un contratto decentrato integrativo per il personale di un Ente Locale può prevedere e, quindi, consentire l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza economica e giuridica antecedente rispetto all’anno nel quale viene approvata la relativa graduatoria di merito”.
I giudici contabili, dopo una lunga disquisizione sul tema dell’ammissibilità oggettiva e soggettiva della questione proposta, sono giunti a dichiarare oggettivamente inammissibile il parere richiesto, in quanto, secondo il loro pensiero, l’interpretazione delle norme contrattuali è rimessa all’ARAN.
Indirettamente però hanno risposto, richiamando ed allineandosi, ai pareri più in alto richiamati: “peraltro, sollecitata da altro Ente, l’ARAN con nota n. 7086 del 13 settembre 2016 ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato con parere del 24 marzo 2017, n. 49781, hanno evidenziato che “la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse”. (cfr. Deliberazione n. 57/2018).

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