La compensazione sceglie la modalità «esterna»

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il bonus 80 euro si compenserà esternamente nel modello F24 con il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

Lo hanno comunicato ieri le entrate con la risoluzione 48/E/2014. La modalità di compensazione che dovrà essere usata dai sostituti è quella esterna di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/97, richiamato nella risoluzione. Questo sistema consente ai contribuenti che si avvalgono del modello F24 di compensare i debiti e i crediti nei riguardi anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali ecc). In tema di compensazione esterna, si può in linea generale affermare che vi si possa far rientrare qualunque tributo, contributo, ecc. che si inserisce nel modello di versamento, fatte salve alcune specifiche esclusioni previste da disposizioni emanate nel tempo.

In sede di compilazione del modello F24, il codice di nuova istituzione dovrà essere esposto nella sezione denominata “Erario”. L’importo da recuperare sarà costituito dalla sommatoria dei singoli bonus che il sostituto anticipa, con cadenza mensile, per conto dello Stato, a partire dal corrente mese di maggio e sino alla fine del 2014.

Nella risoluzione, l’Agenzia si limita a dare notizia dell’istituzione del codice tributo senza entrare nel merito di alcune criticità emerse sull’argomento. Vi è, tuttavia, il chiaro riferimento alla compensazione esterna che, in assenza di ulteriori precisazioni, fa uscire di scena definitivamente il possibile utilizzo della compensazione di tipo “interno”.

Nella redazione del modello di versamento, i sostituti dovranno indicare l’istituendo codice tributo 1655 in una riga libera della sezione “erario”; il relativo importo da recuperare, va indicato nella colonna “importi a credito compensati”. Inoltre, i sostituti dovranno inserire il mese di erogazione, nel formato “00MM” nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”. La soluzione adottata è in linea con la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 5, del Dl 66/2014, secondo cui in caso di incapienza delle ritenute fiscali, il sostituto può, per la differenza, aggredire i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. In tal senso provvede il meccanismo insito nel modello F24 che porta alla cosiddetta compensazione di tipo orizzontale.

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