La cefalea non impedisce di mandare il certificato

Fonte: Italia Oggi

L’amministrazione dà il benservito al travet specializzato nel «marcare visita». Il bello, o se si vuole il brutto, è che l’impiegata pubblica non comunica tempestivamente le assenze dal servizio: sostiene che la sua malattia le impedisce di prevedere quando sarà assente dal servizio. E allora giù contestazioni disciplinari, multe e infine il licenziamento: legittimo, stavolta, perché la dipendente dell’ente non può invocare lo stato di necessità che esonera il lavoratore di dare tempestiva comunicazione al datore in caso di malattia. La cefalea, per quanto grave e cronica, non impedisce di alzare il telefono o di mandare il certificato in ufficio. È quanto emerge dalla sentenza 9940/11, depositata il 20 dicembre 2011, dalla sezione terza quater del Tar Lazio.

Dipendente inadempiente. Inutile per l’impiegata in rotta con l’amministrazione sostenere che il diniego del parttime richiesto al dirigente abbia innescato un meccanismo di contrasto con l’ente, sfociando nella sua recidiva. In effetti la conversione del contratto da tempo pieno a parziale non è affatto dovuta, ma rientra nelle scelte organizzative dell’amministrazione: non giova alla licenziata eccepire che l’ente datore non avrebbe tenuto conto delle precarie condizioni di salute della dipendente; in realtà la signora spesso e volentieri viene meno ai suoi obblighi di comunicazione delle assenze e risulta spesso oggetto di provvedimenti disciplinari: l’incolpata ben avrebbe potuto impugnare le sanzioni di fronte al collegio arbitrale. La malattia, per quanto seria, non configura un fattore ostativo tale da non consentire l’adempimento degli oneri burocratici in tema di malattia entro i termini del regolamento. Nel frattempo la signora accumula dieci giorni di sospensione dal servizio in due anni: inevitabile il licenziamento con preavviso. A questo proposito il punto 7 dell’articolo 2 del codice disciplinare dispone che il licenziamento con preavviso può essere disposto «per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l’Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso:
a) _ recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione_». Inevitabile il recesso dell’ente. Spese di giudizio compensate.

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