La caduta fortuita libera il Comune

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Comune non risponde, a titolo di responsabilità per danni da cose in custodia, delle lesioni personali occorse a un ciclista, se la caduta dal mezzo non è stata cagionata da un preteso avvallamento insidioso del manto stradale ma solo dalla distrazione del conducente della bicicletta, che non si è accorto della presenza sulla strada di una griglia per lo scolo delle acque piovane. Il custode, infatti, è responsabile dei danni patiti da terzi, a meno che l’evento, come in questo caso, sia riconducibile al caso fortuito. Lo ha deciso la Corte di cassazione (sentenza 1310/2012), che ha così rigettato, ritenendolo «manifestamente privo di pregio», il ricorso avanzato da un uomo, rimasto vittima di un incidente stradale mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta. L’uomo ha sostenuto infatti di avere perso il controllo del mezzo a causa di un «insidioso avvallamento» del manto stradale, privo di idonea segnalazione e dunque, a suo dire, «alquanto pericoloso per gli utenti della strada». Ma i giudici di merito hanno respinto la domanda di risarcimento dei danni perché, si legge nella sentenza, è stata ritenuta «sufficiente una fugace occhiata alle foto per rendersi conto che “l’insidioso avvallamento” (…) non era altro che un’ordinaria griglia per lo scarico delle acque piovane». Quindi «non era ipotizzabile la lesione dell’aspettativa alla regolarità del manto stradale, non potendosi prescindere dagli elementi che ne costituiscono una componente ricorrente» e la caduta era «interamente addebitabile alla distrazione» del ciclista «e non era configurabile un nesso eziologico con la griglia e con il lievissimo avvallamento in cui essa è contenuta, rispondente alla necessità tecnica di raccogliere le acque confluenti nella fogna bianca». Di conseguenza, i giudici hanno respinto la domanda, riconoscendo «la tipica ipotesi di esclusione della responsabilità oggettiva del custode» in base all’articolo 1227, comma 2, del Codice civile, «potendo il sinistro essere evitato» se il danneggiato «avesse impiegato l’ordinaria diligenza nel percorrere la strada». Stesso risultato al termine del giudizio in Cassazione, con il definitivo rigetto di tutte le censure avanzate dal ricorrente. I giudici infatti, in linea con la giurisprudenza, hanno chiarito che, in relazione ai danni provocati dall’uso di un bene demaniale, il comportamento colposo dell’utente danneggiato «esclude la responsabilità della Pa, qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso». Mentre «in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’articolo 1227 del Codice civile, comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della Pa) in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso».

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