Iter «anti-dissesto» con calendario da ristrutturare

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Il Governo Monti aveva parlato di «operazione verità sui conti» e la norma sul pre-dissesto è certo un modo concreto per favorire l’emersione dei problemi che affliggono molti Comuni. In concreto, essa prevede che il sindaco, assumendosi responsabilità e rischi anche personali (10 anni di incandidabilità alla carica di sindaco, presidente di Provincia e Regione, di parlamentare nazionale ed europeo, nonché interdizione dalla nomina come amministratore e revisore negli enti partecipati), stipuli un patto con il Governo, che consiste in un percorso di risanamento a tappe forzate di cinque anni (non tre, come prevede la norma ordinaria) in cambio di un sostegno, temporaneo, in termini di maggiore liquidità disponibile.
Per approvare e seguire il piano e, nel caso di inadempienze, sanzionare i Comuni che non rispettino il programma di risanamento, il cui contenuto andrà approvato dalla Corte dei conti, il Governo mette in campo le professionalità della magistratura contabile, del ministero dell’Interno e della Ragioneria generale dello Stato-ministero dell’Economia e delle finanze. E ci scommette sopra una somma che supera gli 800 milioni di euro.
È una operazione coraggiosa e importante, di cui probabilmente, a oggi, non si è in grado di valutare gli effetti sul consolidato nazionale (quello su cui ci giudicano a Bruxelles) e che andrà ben oltre, in termine di emersione di indebitamento netto e di disavanzo, le risorse oggi messe sul piatto.
Ovviamente tutto è perfettibile e, senza entrare nel dettaglio della procedura, proponiamo da subito due correttivi.
Il primo è sui requisiti di accesso. Si comprende lo spirito del legislatore di inibire l’accesso a chi sia già entrato nell’ambito della procedura del cosiddetto dissesto guidato, previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto premi e sanzioni. Però, a nostro giudizio, non è poi così corretto. Anzitutto perché la procedura non è ancora tipizzata e, quindi, si rischia che le singole sezioni regionali di controllo, soprattutto in questa prima fase, inibiscano il ricorso al pre-dissesto solo per differenze formali. A esempio, la sezione Piemonte ha distinto il processo in tre fasi (richiedo informazioni, formulo la richiesta di manovre correttive, verifico il raggiungimento degli obiettivi e, se del caso, accerto il dissesto), cosa che altre sezioni non hanno fatto. Ancora, ci sono Comuni in evidente stato di crisi, ma per i quali la sezione competente non ha ancora ritenuto opportuno attivarsi: davvero sono enti da premiare?
Probabilmente, prevedere che il Comune possa accedere al “salvataggio” fin quando non sia stata conclusa la procedura da parte della Corte sarebbe la strada più corretta. In sostanza, a fronte delle richieste della Corte, un amministratore dovrebbe poter valutare se riesce ad aderirvi fin da subito o se è meglio utilizzare un arco temporale più lungo, come quello individuato nel decreto enti locali.
Ciò che si propone è una modifica permanente al nuovo articolo 243-bis del Tuel, che consenta ai Comuni una scelta più consapevole, e cioè al momento in cui siano note le manovre correttive pretese dalla Corte.
Ancora, parrebbe opportuna una disposizione transitoria, che apra l’accesso a quegli enti, come Alessandria, che per scherzo del destino hanno deliberato il dissesto da pochi giorni. Se fosse già stato in vigore il nuovo articolo, la neosindaco di Alessandria, probabilmente, avrebbe valutato se seguire il suo interesse personale, e quindi dichiarare comunque il dissesto, o se tentare la strada, più rischiosa per sé ma forse meno drammatica per i suoi concittadini, della nuova procedura. Ha senso negare questa possibilità di scelta ai nuovi amministratori della città? Decida il Parlamento, certo. Ma forse una norma transitoria che ammetta alla procedura tutti i Comuni caduti in dissesto nei sei mesi precedenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova legge sarebbe un atto di buon senso.

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