Istituti solo comprensivi e reggenti in montagna

Fonte: Italia Oggi

Istituti comprensivi ovunque, anche in quelle numerose realtà territoriali nelle quali, nonostante i numerosi dimensionamenti intervenuti nell’ultimo quindicennio, le scuole elementari e materne da un lato e le scuole medie dall’altro hanno mantenuto la loro autonomia, rispettivamente, nel-l’ambito di direzioni didattiche e di presidenze di scuola media. Dal prossimo anno scolastico si cambia registro, scuole materne, elementari e medie accorpate in istituti comprensivi con almeno 1000 alunni, 500 se si trovano nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per privilegiare la continuità didattica nell’ambito del primo ciclo d’istruzione, recita l’art. 19, quarto comma, del decreto legge n. 98/2011, la manovra finanziaria elaborata dal ministro Tremonti. Più prosaicamente, per risparmiare dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (tanto che il numero dei posti dei futuri dirigenti potrebbe subire un ridimensionamento anche a causa di un’altra misura prevista dalla manovra finanziaria). In linea con l’operazione di ridimensionamento della rete scolastica già avviata, in base al decreto legge 112 del 2008, dal ministro del-l’istruzione, Mariastella Gelmini. La scure di Tremonti, infatti, cala anche sulle istituzioni scolastiche troppo piccole, quelle con meno di cinquecento alunni, trecento se si trovano nelle piccole isole, o zone di montagna: non saranno soppresse, troppo resistenze provenienti dagli enti locali, e allora dal prossimo anno scolastico non sarà più preposto loro un dirigente scolastico titolare (quinto comma dell’art. 19). Saranno affidate in reggenza al dirigente di un’altra istituzione scolastica. Se si considera che si tratta di scuole con scarso numero di classi e di sezioni, oltre che di alunni, che il collaboratore vicario non potrà perciò nemmeno essere esonerato dall’insegnamento e che è tuttora pendente la discussione sui compensi ai vicari per la funzione esercitata e sui rimborsi spese ai reggenti per i loro spostamenti, si può ben parlare di istituti d’istruzione di serie B. Nei numerosi giorni nei quali il reggente non potrà essere presente perché impegnato nel suo istituto di sicure grosse dimensioni, la poltrona di preside resterà vuota. La vigente norma sugli esoneri, modificata dalla legge n. 350/2003, non prevede che il vicario nelle istituzioni affidate in reggenza possa essere esonerato dall’insegnamento, qualunque sia il numero delle classi e delle sezioni che le costituiscono come accadeva prima della modifica. L’istituto deve avere almeno cinquantacinque classi per l’esonero completo, quaranta classi per il semiesonero. E non si potrà nemmeno contare sulla riduzione di un quinto del numero delle classi quando funzionano su più plessi (art. 459, quarto comma, del decreto legislativo n. 297/1994). Ci ha pensato ad abrogarla il sesto comma dell’art. 19 della manovra finanziaria.

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